Il D.Lgs. 50 aveva introdotto nella normativa nazionale una significativa novità in materia di gestione contrattuale sul modello internazionale. L’articolo 207 introduceva infatti il cosiddetto Collegio Consultivo Tecnico come strumento di celere risoluzione delle controversie insorte nella fase esecutiva del contratto.
Come nelle ns. migliori tradizioni, la novità è stata tuttavia subito oggetto di pesanti critiche.
Alt del Governo alla “Centrale per la progettazione delle opere pubbliche” prevista nella Legge di Bilancio 2019.
Secondo il comma 86 la Centrale doveva essere attiva già dal 1° gennaio. Tuttavia, dopo che uno dei tanti emendamenti alla legge di Bilancio ha rivisto denominazione, compiti e tempistiche (articolo 1 dal comma 162 al 170), tutto è stato bloccato.
I tentativi di introdurre correttivi al Codice Appalti nell’ambito del decreto semplificazione si concludono con un nulla di fatto. Nella seduta del 21 gennaio scorso tutti gli emendamenti sull’argomento sono stati infatti ritirati.
La Legge di Bilancio 2019, col comma 912 dell’art. 1, ha introdotto importanti deroghe alle procedure di affidamento dei lavori di importo compreso tra 40 e 150 mila euro e tra 150 e 350 mila euro.
Col D.lgs.192/2012 il ns. paese ha recepito la Direttiva Europea 2011/7/U in base alla quale il pagamento dei crediti dovrebbe intervenire entro 30 giorni dalla data della loro maturazione, compresi quelli riferibili alla pubblica amministrazione.
L’applicazione di tale regola – soprattutto nella materia dei lavori pubblici – non è stata tuttavia mai concretizzata con la conseguenza che l’Europa, a più riprese e con varie forme, ha chiesto l’adeguamento.
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova nel suo piano formativo, propone il 16.01.2019 una giornata di studio sulla gestione del contratto e delle controversie, relatore l’ing. Ettore Barbieri.
Nella giornata di studio si chiariranno gli aspetti fondamentali e scioglieranno i nodi più critici. Si partirà quindi dai principi fondamentali introdotti dalla Legge 2248 del 1865 per giungere all’attuale quadro normativo costituito dal codice 50 del 2016 e dai relativi decreti attuativi e dalle linee guida. Si analizzeranno gli aspetti più delicati della contabilità, della programmazione, delle riserve e delle modalità di risoluzione delle medesime. Verrà poi lasciato ampio spazio ai quesiti dei partecipanti
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Come noto i materiali e i componenti da costruzione possono essere messi in opera dall’appaltatore solo dopo l’intervenuta accettazione del direttore dei lavori. Ciò comporta quindi l’obbligo per l’appaltatore di sottoporre a verifica i materiali che intende impiegare e il conseguente obbligo del DL di “verificarli” e “accettarli”.
Già nel 1895 il Regio Decreto 350 regolamentava la gestione dei sinistri e dei danni di forza maggiore. Gli articoli 24 e 25 prevedevano infatti che, in caso di sinistri alle persone o di danni alle opere durante la realizzazione dei lavori, il direttore dovesse redigere una relazione da trasmettere alla prefettura, indicando fatti e cause e proponendo i provvedimenti da adottare. Prevedeva inoltre, nei casi in cui i conseguenti danni non fossero contrattualmente previsti a carico dell’appaltatore, che fossero denunciati nei termini prescritti dai capitolati.
L’art. 343 della L. 2248 prevedeva già nel 1865 che “ Verificandosi il bisogno d’introdurre ….. variazioni od aggiunte …… l’ingegnere direttore ne promuove l’approvazione dell’Autorità competente, presentando una perizia suppletiva che servirà di base ad una distinta sottomissione o ad un’appendice al contratto principale”.
L’istituto della Revisione dei Prezzi è stato introdotto con l’ormai antico Decreto Luogotenenziale 890 del 1915 che, in considerazione della prima guerra mondiale e del più che probabile conseguente incremento dei costi, ammetteva la possibilità di rivedere i prezzi.
Nei decenni successivi l’istituto è stato oggetto di numerosi interventi legislativi.
Con l’art. 25 del DM 145/2000 viene introdotto per la prima volta nella storia della norma regolamentare sui LLPP il principio di illegittimità di una sospensione. Vengono altresì indicati i titoli e i criteri di valutazione del conseguente danno.
All’art.14 comma 1 lettera d) il DM 49 prevede – tra le altre poche cose – che lo Stato di Avanzamento dei Lavori “…..deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci”.
Il Registro di Contabilità è fra gli atti contabili quello più importante perché contiene la contabilizzazione dell’opera ed individua gli acconti in favore dell’appaltatore.
Col Registro di Contabilità si passa dalla registrazione dell’avanzamento quantitativo intervenuta col Libretto di Misura alla registrazione dell’avanzamento economico.
L’art. 5 del DM 49 ripropone – seppur con qualche differenza – i contenuti degli articoli compresi fra il 153 e il 157 del DPR 207/10.
Il DM conferma preliminarmente che il Direttore dei Lavori, su disposizione del RUP, provveda alla consegna entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione del decreto di approvazione del contratto dalla Corte dei Conti per le amministrazioni statali e non oltre il medesimo termine, decorrente dalla data di stipula del contratto, nei casi in cui non sia richiesta la registrazione.