Come cambiano le previsioni normative sui danni da forza maggiore

Già nel 1895 il Regio Decreto 350 regolamentava la gestione dei sinistri e dei danni di forza maggiore. Gli articoli 24 e 25 prevedevano infatti che, in caso di sinistri alle persone o di danni alle opere durante la realizzazione dei lavori, il direttore dovesse redigere una relazione da trasmettere alla prefettura, indicando fatti e cause e proponendo i provvedimenti da adottare. Prevedeva inoltre, nei casi in cui i conseguenti danni non fossero contrattualmente previsti a carico dell’appaltatore, che fossero denunciati nei termini prescritti dai capitolati.

L’art.138 del Regolamento 554, relativo ai sinistri, lasciava sostanzialmente inalterati i contenuti del regio decreto. L’articolo 139, riguardante invece i danni, confermava – nel caso in cui gli eventi di forza maggiore determinassero danni alle opere realizzate – il diritto al risarcimento e introduceva il termine di 3 giorni per la denuncia. Confermava, poi, i contenuti del verbale di accertamento redatto dal DL.

Anche il Capitolato Generale di Appalto 145, all’art.20, stabiliva che, nel caso di “danni ai lavori causati da forza maggiore” spettasse all’appaltatore un indennizzo. Qui per la prima volta veniva stabilito che l’indennizzo corrispondesse all’importo dei lavori necessari per le riparazioni ed i rifacimenti.

Al fine di evitare incertezze e dubbi circa le cause e gli effetti dei danni provocati da eventi di forza maggiore, veniva inoltre stabilito che l’appaltatore dovesse farne denuncia alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine stabilito nel capitolato speciale o, in mancanza di questo, entro 5 giorni dall’evento (art.20, comma 1, CGA). Il Capitolato 145 nulla disponeva in merito ai sinistri.

Col secondo comma dell’art.165 il DPR 207/2010 prevedeva a carico dell’esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto. Il comma 3 poneva poi a carico dell’esecutore anche il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa. Il risarcimento del danno veniva contenuto ai limiti consentiti dal contratto (art. 166 comma 1), ovvero alla misura determinata nei capitolati speciali.

Nel DM 49/2018 la gestione dei sinistri è disciplinata dall’articolo 11. Questo articolo, oltre a recepire i contenuti dell’art.165 del DPR 207/2010 sui sinistri, recepisce anche quelli dell’art.166 sui danni da forza maggiore, con alcune differenze.

L’art.11 stabilisce infatti che l’appaltatore può pretendere indennizzi per danni alle opere nei limiti consentiti dal contratto e solo in caso:

  • fortuito;
  • di forza maggiore.

Dunque, rispetto alla precedente norma regolamentare non si tratta più di compenso e, oltre alle cause di forza maggiore, si aggiungono anche i casi fortuiti, ovvero quelli imprevedibili.

Resta invariata la modalità di trasmissione della denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale d’appalto o, in difetto, entro 5 giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo (e non al compenso, come previsto dall’art.166 comma 2 del DPR 207/2010).

Invariati restano anche i contenuti del verbale redatto dal DL alla presenza dell’impresa ed il principio contenuto al comma 5 dell’art.166 del DPR 207/2010 secondo cui non spetta all’appaltatore nessun indennizzo qualora lo stesso, o le persone delle quali è tenuto a rispondere, abbiano concorso alla determinazione del danno.

La nuova norma non ripropone, invece, la previsione del comma 3 dell’articolo 166 secondo cui l’appaltatore non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere alterato sino a che non sia eseguito l’accertamento dei fatti.

In buona sostanza, secondo la norma vigente, in caso di danni da forza maggiore occorre che:

  1. l’esecutore ne faccia denuncia al DL nei termini stabiliti dal CSA o entro 5 giorni dall’evento;
  2. il DL rediga un verbale di accertamento al fine di determinare l’eventuale indennizzo.