Da cosa sono costituite e chi progetta le varianti?

L’art. 343 della L. 2248 prevedeva già nel 1865 che “ Verificandosi il bisogno d’introdurre ….. variazioni od aggiunte …… l’ingegnere direttore ne promuove l’approvazione dell’Autorità competente, presentando una perizia suppletiva che servirà di base ad una distinta sottomissione o ad un’appendice al contratto principale”.

Nel 1999, dopo quasi 150 anni, l’art. 134 del regolamento 554 conferma in sostanza che “Qualora …… sia necessario introdurre …. variazioni o addizioni …. il direttore dei lavori….. promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante”.

Nel 2010 l’art. 161 del regolamento 207 ripropone quasi letteralmente il contenuto del 134 prevedendo che “Qualora..… sia necessario introdurre variazioni o addizioni … il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante…”.

L’art. 8 del DM 49 si discosta invece – almeno nella forma – dalle precedenti formulazioni prevedendo che “Il direttore dei lavori proponele modifiche, nonché le varianti….”.

Tutte le norme che si succedono nel tempo indicano il Direttore dei Lavori quale promotore prima e proponente poi della perizia lasciando implicitamente intendere che si debba occupare anche della sua compilazione. Specificano invece chiaramente che spetta al RUP la verifica di sussistenza dei presupposti di legge per la sua istruzione. Non forniscono invece indicazioni sulle modalità di compilazione e sugli elementi che la dovrebbero formare.

Tuttavia, se si considera che la perizia è sostanzialmente assimilabile a un progetto che modifica l’esecutivo originario, si può desumere che per la sua formazione occorra fare riferimento alla normativa sulla progettazione e che quindi debba essere costituita da tutti quegli elementi che costituiscono un progetto esecutivo con l’aggiunta di:

  • un quadro economico comparativo
  • un eventuale verbale di concordamento nuovi prezzi
  • uno schema di atto di sottomissione.

Ora, se da un lato la prassi e la lettura coordinata delle norme, hanno nel tempo consolidato in capo al Direttore dei Lavori la compilazione della variante, rimane qualche dubbio sulla redazione della progettazione.

Chi si deve occupare della progettazione esecutiva in variante?

Anche in questo caso la norma lascerebbe implicitamente intendere che, nell’ambito della compilazione della variante, il Direttore dei Lavori dovrebbe occuparsi anche della progettazione. Sta di fatto però che, nella quasi totalità dei casi e per come sembra ovvio, la progettazione della variante viene affidata al progettista dell’esecutivo originario. Ciò presuppone naturalmente un’estensione dell’originario incarico nei limiti stabiliti dalla norma sugli affidamenti.

Nel particolare caso dell’appalto integrato la progettazione della variante viene invece affidata all’appaltatore/progettista che ha redatto l’esecutivo ed è quindi in possesso dei necessari requisiti. Anche qui dietro un’estensione tecnica ed economica dell’originario incarico.

In conclusione, l’interpretazione normativa sostenuta fortunatamente dalla prassi e dall’esperienza ci porta alla seguente sintesi:

  1. la perizia di variante è promossa/proposta dal Direttore dei Lavori
  2. spetta al RUP la verifica dei presupposti di legge per la sua istruzione
  3. è costituita sostanzialmente da un progetto esecutivo, da un quadro comparativo, da un verbale di concordamento nuovi prezzi e da uno schema di Atto di Sottomissione
  4. spetta alla Stazione Appaltante l’affidamento della progettazione in variante
  5. spetta al Direttore dei Lavori la compilazione e presentazione per la superiore approvazione