Il DL e l’obbligo di accettazione dei materiali nel DM 49/2018

Come noto i materiali e i componenti da costruzione possono essere messi in opera dall’appaltatore solo dopo l’intervenuta accettazione del direttore dei lavori. Ciò comporta quindi l’obbligo per l’appaltatore di sottoporre a verifica i materiali che intende impiegare e il conseguente obbligo del DL di “verificarli” e “accettarli”.

Sull’argomento il regolamento 207/2010, all’art.167, stabiliva peraltro che il DL aveva la possibilità di respingere in qualunque momento – fino al limite ultimo della posa in opera – i materiali inizialmente accettati e poi ritenuti non più idonei perché deperiti dopo l’introduzione in cantiere o non conformi alle caratteristiche tecniche contrattuali. In caso di rifiuto, l’esecutore aveva l’obbligo di rimuoverli e sostituirli entro il termine prescritto dal direttore lavori, in violazione del quale la stazione appaltante poteva provvedervi direttamente a spese dell’esecutore, a carico del quale restava anche ogni altro onere derivante dalla rimozione eseguita d’ufficio. E ancora, al comma 5 precisava che l’impiego da parte dell’esecutore, per sua iniziativa, di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o della esecuzione di una lavorazione più accurata, non dava diritto ad un aumento dei prezzi. Viceversa, nel caso di autorizzazione da parte del DL all’impiego – per necessità o convenienza – di minor quantità o minor qualità di materiali o componenti o di lavorazione di minor pregio, in sede di contabilizzazione era prevista una adeguata riduzione del prezzo. Infine, il comma 8 affidava al direttore dei lavori (o all’organo di collaudo), la possibilità di disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dal capitolato speciale d’appalto o dalla legge.

Quasi tutti i contenuti dell’art.167 del 207/2010 sono confluiti all’art.6 del DM n.49/2018, seppure con alcune novità.

Prima tra tutte quella contenuta al comma 1 in base alla quale il direttore dei lavori, oltre ai controlli che può disporre autonomamente, deve eseguire tutti i controlli previsti dalle norme nazionali ed europee e dal capitolato speciale d’appalto, ma soprattutto quelli previsti dal Piano nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della PA, che definisce i criteri ambientali minimi che oggi devono essere obbligatoriamente rispettati. Quella riportata al comma 2 in base alla quale viene ridotta l’autonomia del direttore lavori che non “può rifiutare”- come  previsto dal co.2 dell’art.167, D.P.R. n. 207/2010 – ma “rifiuta” in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere o che, per qualsiasi causa, non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o comunitaria, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto; fermo restando – aggiunge il comma 3 – che i materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori, se è accertata l’esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente, o che, dopo la loro accettazione, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Sempre al comma 3, la nuova disciplina, a differenza della precedente, fornisce precisi dettagli sulla modalità e i tempi di comunicazione e trascrizione del rifiuto da parte del DL: il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro 15 giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.

Inoltre, mentre viene confermato quanto stabilito dal comma 5 del art.167 del 207/2010 in merito alla non rilevanza dell’impiego da parte dell’esecutore, per sua iniziativa, di materiali di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o della esecuzione di una lavorazione più accurata, non viene invece riproposta la disciplina dell’ipotesi inversa, in cui il DL autorizza, per necessità o convenienza, l’impiego di materiali di quantità o qualità minori.

In buona sostanza, oltre alle novità sopra citate, molti dei contenuti dell’art.167 sono confluiti all’interno del decreto ministeriale, seppur con un ordine sparso che, oltre a rendere poco agevole il lavoro di raffronto tra la vecchia e la nuova disciplina, rischia di creare confusione sui precisi obblighi del DL.

Orbene, in sintesi, in merito all’accettazione dei materiali, la nuova disciplina prevede che il DL:

  • esegua i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d’appalto;
  • rifiuti in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere;
  • trascriva il rifiuto sul primo atto contabile utile, entro 15 giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa;
  • disponga prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie;
  • verifichi il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale.