Il ritorno del Collegio Consultivo Tecnico

Il D.Lgs. 50 aveva introdotto nella normativa nazionale una significativa novità in materia di gestione contrattuale sul modello internazionale. L’articolo 207 introduceva infatti il cosiddetto Collegio Consultivo Tecnico come strumento di celere risoluzione delle controversie insorte nella fase esecutiva del contratto.

Come nelle ns. migliori tradizioni, la novità è stata tuttavia subito oggetto di pesanti critiche.

Le più significative quelle del Consiglio di Stato che con parere n. 855/16 ne proponeva soppressione. Poi quelle dell’ANAC che, in diverse occasioni, ne evidenziava criticità.

Sta di fatto che col Correttivo 56 viene abrogato l’intero articolo 207 e quindi – sul nascere – il nuovo strumento.

Oggi, a distanza di due anni, il testo del DL 32/2019 Sblocca Cantieri, per come approvato dal Senato e ora all’esame definitivo della Camera, lo reintroduce.

Come allora, il Decreto prevede che sino all’emanazione del Regolamento (entro 180 giorni dal Decreto) le parti, prima dell’avvio dell’esecuzione o comunque non oltre 90 giorni dalla consegna dei lavori, possano nominare un Collegio Consultivo Tecnico che, nel corso nell’esecuzione del contratto, intervenga da mediatore per prevenire le controversie sul nascere.

Prevede in particolare che le parti possano nominare un collegio composto da tre esperti, due nominati dalle parti ed uno scelto dai due componenti nominati. Nel caso in cui insorgano controversie, il Collegio potrà procedere all’ascolto informale delle parti per favorirne la rapida risoluzione. Potrà altresì convocare le parti per consentire l’esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Resta fermo che l’eventuale accordo che accolga la proposta di soluzione indicata dal collegio costitutivo non avrà natura transattiva, salva diversa volontà delle parti stesse.

Il collegio sarà quindi sciolto al termine dell’esecuzione del contratto o in data anteriore su accordo delle parti.

In linea con quanto avviene a livello internazionale, potrebbe diventare un efficace metodo di snellimento delle criticità che quasi fisiologicamente interessano la fase esecutiva del rapporto contrattuale. Fase, questa, purtroppo spesso “dimenticata” nei provvedimenti di riforma. Prova provata il DM 49 sulla Direzione Lavori o, meglio, sulla fase esecutiva del contratto che, incredibilmente, rimanda ai Capitolati Speciali la disciplina delle riserve e, quindi, delle controversie.

Oltretutto, al contrario di quanto paventato dopo la sua prima introduzione, sarebbe un procedimento completamente diverso dall’accordo bonario: come finalità e funzionamento.

Il Collegio dovrà essere infatti inteso come una terna di esperti che supporta le parti nella risoluzione “veloce” delle criticità che sempre condizionano o addirittura bloccano i lavori. Si potrebbe forse introdurre in questo modo un principio di velocità che purtroppo non ci appartiene. Ovviamente a patto che siano nominati soggetti davvero esperti!

Aspettiamo la sua emanazione e speriamo che possa essere immediatamente capito e adottato.