Con l’art. 25 del DM 145/2000 viene introdotto per la prima volta nella storia della norma regolamentare sui LLPP il principio di illegittimità di una sospensione. Vengono altresì indicati i titoli e i criteri di valutazione del conseguente danno.
L’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, dispone sia in tema di programmazione dei lavori sia in tema di acquisti di beni e servizi prevedendo, al comma 1, che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.
L’insorgere di controversie tra appaltatore e stazione appaltante è una circostanza che si verifica assai di frequente nella fase esecutiva di un appalto.
Il D.Lgs 163/06, confermando le innovazioni più significative introdotte dalla “Legge Merloni”, tra i procedimenti finalizzati a snellire e/o definire le controversie ripropone l’accordo bonario. In particolare, l’accordo bonario viene confermato quale procedimento finalizzato ad evitare che il contenzioso assuma dimensioni particolarmente rilevanti, rendendo così più difficoltosa la sua risoluzione.
L’interruzione totale o parziale dei lavori per cause di svariata natura è un evento che si presenta assai di frequente nel corso di realizzazione delle opere. Laddove la predetta interruzione sia formalizzata dalla direzione dei lavori mediante appositi verbali assume la denominazione di sospensione dei lavori.
La fattispecie, sin dall’emanazione del Capitolato Generale n° 1063 del 1962 è stata puntualmente disciplinata dall’art.30 e poi dai successivi articoli 24 e 25 del Capitolato Generale 145/2000 e dall’art.133 del Reg. 554/99. Da ultimo dagli articoli 158, 159 e 160 del Reg. 207/2010.
Col D.lgs. 50/2016 viene introdotto nella disciplina italiana degli appalti pubblici il cosiddetto “Sistema di Rating di Impresa”.
In particolare, l’art. 83, comma 10, del D.lgs. 50/2016 prevede l’istituzione presso l’ANAC del sistema del Rating di Impresa e delle relative penalità e premialità. Stabilisce poi che per il suo funzionamento, «l’ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice». Le Linee Guida sui Requisiti Reputazionali devono poi essere redatte tenendo sostanzialmente conto:
Mentre entra nel vivo il percorso di approvazione del decreto correttivo al Nuovo Codice dei contratti di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 dai testi circolati negli ultimi giorni, emerge il parziale “ritorno” all’appalto integrato.
L’art. 59 comma 1 del Decreto Legislativo n.50 rubricato “scelta delle procedure” disponeva espressamente il divieto di ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori. La norma lasciava salvi i soli casi di:
- affidamento al contraente generale
- finanza di progetto
- affidamento in concessione
- partenariato pubblico/privato
- contratto di disponibilità.
Con il nuovo Codice degli Appalti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare all’articolo 105, sono state introdotte alcune novità alla disciplina del “subappalto”, rispetto a quanto previsto nel previgente articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
Non tutte le suddette novità hanno però raccolto il consenso degli operatori del settore.
Per tale ragione, in sede di elaborazione del primo decreto correttivo al nuovo Codice dei Contratti, il Consiglio dei Ministri, intenzionato a recepire i suggerimenti e le critiche indirizzate all’art. 105 del nuovo codice, sembrerebbe aver compiuto un passo indietro rispetto alle novità introdotte in prima battuta, con l’intento, quindi, di rendere la disciplina del subappalto meno rigida.