Come cambia la valutazione dei danni da sospensione col DM 49

Con l’art. 25 del DM 145/2000 viene introdotto per la prima volta nella storia della norma regolamentare sui LLPP il principio di illegittimità di una sospensione. Vengono altresì indicati i titoli e i criteri di valutazione del conseguente danno.

L’art.160 del sopravvenuto regolamento 207/2010 riprende integralmente le previsioni del richiamato articolo 25, compreso il principio di illegittimità.

Col comma 6 dell’art. 107 il codice 50 prevede invece che il risarcimento sia quantificato sulla base dei criteri indicati dal decreto attuativo sulla Direzione Lavori, ovvero dal DM 49 del 7 marzo 2018, e nulla recita in ordine al principio di illegittimità lasciandolo sottinteso alle ipotesi in cui la sospensione sia disposta al di fuori dei casi previsti dal medesimo art.107.

L’art. 10 del DM 49 riprende parte dei titoli previsti dall’originario art. 25 del 145 e conferma sostanzialmente i criteri di quantificazione ivi previsti. Prevede in particolare che siano riconosciuti:

  1. i maggiori oneri per spese generali infruttifere che si ottengono sottraendo all’importo contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
  2. la lesione dell’utile coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2,comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;
  3. il mancato ammortamento [macchinari] e le retribuzioni inutilmente corrisposte [mano d’opera] sono riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori.

Si perde quindi la previsione di cui al comma 3 dell’art. 25 secondo cui al di fuori delle voci elencate al comma 2 erano ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno, solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

Viene però precisato al comma 1 dell’art.10 che il direttore dei lavori dispone visite periodiche durante la  sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza di manodopera e macchinari, dando disposizioni finalizzate a contenerli nella misura sufficiente per il mantenimento delle opere già eseguite e, nel caso, per la ripresa dei lavori.

Come per diversi altri punti del DM il linguaggio utilizzato non è molto felice. Altrettanto infelice le indicazioni sulla valutazione del risarcimento. Una migliore espressione linguistica avrebbe evitato senza dubbio molte incertezze.

Ad esempio, perché non considerare il terzo comma del 25 che comprendeva nella sua espressione letterale tutti quei costi che – inevitabilmente – in periodo di sospensione vengono sostenuti? Ci si riferisce, solo per citarne alcuni, ai costi fissi di cantiere, alla vigilanza, al mantenimento dei presidi di  sicurezza, a tutto lo staff stipendiato di cantiere, etc….

La prima impressione è che si voglia rendere tutto più difficile! Sarà così?