La sospensione dei lavori tra il vecchio e il nuovo codice

L’interruzione totale o parziale dei lavori per cause di svariata natura è un evento che si presenta assai di frequente nel corso di realizzazione delle opere. Laddove la predetta interruzione sia formalizzata dalla direzione dei lavori mediante appositi verbali assume la denominazione di sospensione dei lavori.

La fattispecie, sin dall’emanazione del Capitolato Generale n° 1063 del 1962 è stata puntualmente disciplinata dall’art.30 e poi dai successivi articoli 24 e 25 del Capitolato Generale 145/2000 e dall’art.133 del Reg. 554/99. Da ultimo dagli articoli 158, 159 e 160 del Reg. 207/2010.

Col nuovo Codice 50/2016 la materia è disciplinata dall’art.107 e, non appena saranno approvate, dalle Linee Guida sulla Direzione dei Lavori.

Nel merito, il comma 1 dell’art.158 del Reg. 207/2010 prevedeva che la sospensione potesse essere legittimamente disposta dal direttore dei lavori qualora ricorressero “circostanze speciali” ostative all’utile progresso dei lavori a regola d’arte e non prevedibili al momento della stipula del contratto. Parimenti, il successivo comma 2 prevedeva che potesse essere legittimamente disposta dal responsabile del procedimento per “ragioni di pubblico interesse” o “necessità”.

Con il nuovo assetto normativo, ed in particolare coi commi 1 e 2 dell’art.107, permangono le disposizioni di cui al comma 1 dell’art.158 in ordine alle sospensioni nella disponibilità del direttore dei lavori e quelle di cui al comma 2 dell’art.158 nella disponibilità del RUP.

Tutto sembra dunque immutato. In realtà non è proprio cosi!

Infatti, mentre con il Reg. 207/2010 le “circostanze speciali” di cui all’art.158 erano dettagliate dal comma 1 e dal comma 2 del successivo art.159 del Reg. 207/2010 in “avverse condizioni climatiche”, “forza maggiore” o altre “circostanze speciali”, né il D.lgs. 50/2016 né le emanande Linee Guida sul Direttore dei Lavori forniscono dettagli in merito.

Neppure disciplinate risultano poi le modalità di compilazione dei verbali dispositivi di sospensione e ripresa. In particolare, mentre il comma 3 dell’art. 158 del Reg. 207/2010 precisava che sia in caso di “circostanze speciali”  che di “ragioni di pubblico interesse” o “necessità” fosse demandata al direttore dei lavori la redazione dei verbali, nel nuovo Codice la disciplina è limitata al verbale di sospensione per il caso di “circostanze speciali” di cui al comma 1 dell’art. 107. Nulla è previsto per il caso di cui al comma 2 se non quanto riportato al paragrafo 7.4.2.3 delle emanande Linee Guida sul direttore dei lavori laddove viene specificato che il direttore dei lavori ha tempo 5 giorni dalla disposizione di ripresa effettuata dal responsabile del procedimento per procedere con la redazione del verbale di ripresa dei lavori.

Infine, ai sensi del comma 4 dell’art.159 del Regolamento 207/2010, nelle sole ipotesi di sospensioni disposte ai sensi del comma 2 dell’art.158, prevedeva che l’appaltatore potesse chiedere lo scioglimento del contratto qualora la sospensione durasse per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata contrattuale o comunque superiore a 6 mesi complessivi.

Con il nuovo codice vengono sostanzialmente riproposti i contenuti del comma 4 dell’art. 159 del Reg. 207/2010.

Sul punto il paragrafo 7.4.2.1 delle emanande linee guida sul direttore lavori prevede che “Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori o, comunque, quando superino sei mesi complessivi, si applica quanto disposto dall’art. 107 comma 2 del Codice”. La possibilità per l’appaltatore di chiedere lo scioglimento del contratto nel caso in cui la sospensione duri per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori o comunque a 6 mesi complessivi, risulterebbe dunque estesa a tutte le tipologie di sospensione e non nelle sole ipotesi di sospensioni disposte per ragioni di pubblico interesse o necessità (comma 2 art.158 del Reg. 207/2010 e comma 2 D.lgs. 50/2016).

Novità anche all’ultimo capoverso del comma 4 dell’art. 107: con riferimento a qualsiasi tipologia di sospensione, il nuovo codice stabilisce che qualora la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo, il responsabile unico del procedimento deve dare avviso all’ANAC. In caso contrario ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo complessivo tra 50 e 200 euro al giorno di ritardo.

Quanto alla sospensione parziale, il previgente regolamento al comma 7 dell’art.159 prevedeva che la stessa potesse essere disposta nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o altre circostanze speciali.

I commi 4 e 6 dell’art. 107 del nuovo codice confermano, in un certo senso, quanto previsto dal comma 7 dell’art.159. In altri termini prevedono che le sospensioni parziali possono essere disposte per circostanze speciali (comma 1 art.107), per ragioni di necessità o pubblico interesse (comma 2 art.107), per cause imprevedibili o di forza maggiore (comma 3 art.107).

Si evidenzia tuttavia che, mentre la previgente normativa al comma 7 dell’art.159 forniva dettagli per il calcolo del differimento dei termini contrattuali in caso di sospensione parziale, né l’art.107 del nuovo codice né il paragrafo 7.4 delle linee guida disciplinano la modalità di computo dei giorni di differimento!

Quanto alla sospensione illegittima, in passato il comma 1 dell’art.160 del Regolamento, in conformità anche con quanto previsto dal vecchio Reg.554/99, disciplinava che sia le sospensioni totali che quelle parziali disposte per cause diverse da quelle stabilite dall’art.159 dovevano considerarsi illegittime e quindi produttive del diritto di risarcimento dei danni subiti. Al comma 2 lo stesso articolo forniva poi i criteri da seguire per la quantificazione dei maggiori oneri e danni scaturenti dalla stessa.

Sul punto il nuovo assetto normativo si limita a prevedere al comma 6 dell’art.107 che, in caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, “l’esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’art. 1382 del codice civile”. Non dettaglia invece in modo puntuale le modalità con cui procedere alla quantificazione degli oneri scaturenti dalla stessa.

Al riguardo le linee guida sul direttore dei lavori specificano poi, al paragrafo 7.4.2.2, che il contratto di appalto deve contenere una clausola penale nella quale sia quantificato il risarcimento dovuto all’impresa affidataria nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107.

Orbene, in linea con gli obiettivi prefissati, nel tentativo di “snellire” e “semplificare” la disciplina della sospensione, il nuovo codice ha compresso in un unico articolo i precedenti artt.158, 159 e 160 del vecchio Regolamento.

Tuttavia, alcuni aspetti non risultano oggi chiaramente disciplinati… “snellezza” a discapito della chiarezza!?


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