Approvato il correttivo al nuovo Codice appalti 50/2016: le novità sulla fase esecutiva

Il Consiglio dei ministri del 13 aprile 2017 ha approvato il Correttivo al nuovo Codice appalti, adottato a norma dell’art. 1, comma 8, della Legge Delega n. 11 del 2016. Le modifiche, finalizzate a perfezionare l’impianto normativo, confermano i cardini della norma e tengono conto dei pareri forniti dai vari organi consultivi. Per la fase esecutiva sono state introdotte le seguenti modifiche/integrazioni.

 

Sulla Progettazione (art. 11 del Correttivo che modifica l’art. 24 del D.Lgs. 50/2016)

Le Stazioni Appaltanti nella costruzione dei bandi di gara dovranno tenere conto, ai fini del calcolo del compenso per lo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative, delle tabelle del ministero della Giustizia approvate con il D.M. del 17.06.2016. È previsto inoltre:

  • l’obbligo per le stazioni appaltanti di pagare i professionisti a prescindere dall’ottenimento del finanziamento per l’opera progettata;
  • il divieto per la stazione appaltante di sostituire il corrispettivo con forme di sponsorizzazione o di rimborso ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali.

 

Sull’Appalto Integrato (art. 35 del Correttivo che modifica l’art. 59 del D.Lgs. 50/2016)

Il Correttivo prevede la possibilità di mandare in gara il progetto definitivo negli appalti ad alto contenuto tecnologico, per i beni culturali, per le manutenzioni.

Prevede altresì la possibilità di mandare in gara tutti i progetti definitivi approvati entro il 19 aprile 2016. Le gare in questione potranno essere indette entro il 19 aprile 2018.

 

Sulla Verifica dei progetti (art. 16 del Correttivo che modifica l’art. 26 del D.Lgs. 50/2016)

Nei casi in cui è consentito l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall’aggiudicatario ha luogo prima dell’inizio dei lavori.

 

Sull’Approvazione dei progetti (art. 17 del Correttivo che modifica l’art. 27 del D.Lgs. 50/2016)

Nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all’annullamento di un precedente appalto, basati su progetti per i quali risultino scaduti i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non siano intervenute variazioni nel progetto e in materia di regolamentazione ambientale, paesaggistica e antisismica né in materia di disciplina urbanistica, restano confermati, per un periodo comunque non superiore a cinque anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni e le intese già resi dalle diverse amministrazioni. L’assenza delle variazioni di cui al primo periodo deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte del RUP. Restano escluse le ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l’annullamento del precedente appalto siano dipesi da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri, le autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo.

 

Sulla Manodopera e Sicurezza (art. 10 del Correttivo che modifica l’art. 23 del D.Lgs. 50/2016)

Il Correttivo distingue in maniera chiara la definizione degli importi per la sicurezza e la manodopera. Nei contratti di lavori e servizi la Stazione Appaltante, nella determinazione dell’importo posto a base d’asta, dovrà individuare i costi della manodopera. I costi della sicurezza saranno trattati a parte e dovranno essere scorporati dal costo complessivo.

 

Sul Responsabile del Procedimento (art. 18 del Correttivo che modifica l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016)

Nell’ambito delle linee guida sul RUP (peraltro già emanate) l’ANAC dovrà definire l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il Direttore dei lavori o con il Direttore dell’esecuzione.

 

Sull’Anticipazione (art. 21 del Correttivo che modifica l’art. 35 del D.Lgs. 50/2016)

Il Correttivo conferma l’istituto dell’anticipazione del prezzo che andrà pagata all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori e sarà subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione “maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori”. La novità della revisione risiede nella modalità di calcolo del valore dell’importo da versare poiché lo stesso andrà parametrato al valore dell’aggiudicazione e non più al valore stimato dell’appalto.

 

Sulle Interferenze (art. 17 del Correttivo che modifica l’art. 27 del D.Lgs. 50/2016)

Il Correttivo, modificando i commi 3-4 e 6, introduce a carico degli enti gestori delle “interferenze” l’obbligo di fornire, insieme al parere sulla nuova opera, anche un cronoprogramma della risoluzione delle interferenze e di elaborare, a spese del soggetto aggiudicatore, il progetto di risoluzione delle interferenze di propria competenza. Il soggetto aggiudicatore sottopone a verifica preventiva di congruità i costi di progettazione per la risoluzione delle interferenze indicate dall’ente gestore. Il mancato rispetto del suddetto programma di risoluzione delle interferenze, che sia stato causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori, comporta per l’ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.

 

Sui Certificati di pagamento (art. 73 del Correttivo che introduce l’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016)

Il Correttivo reintroduce il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto che non può superare i 45 giorni decorrenti dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Vengono inoltre previste penali a carico dell’appaltatore per il ritardo nell’esecuzione dei lavori, calcolata nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono superare complessivamente il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Il Correttivo introduce inoltre che all’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il RUP debba rilasciare, entro 30 giorni, il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura di saldo.

 

Sul Subappalto (art. 66 del Correttivo che modifica l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016)

Il Correttivo elimina l’esplicita previsione nel bando di gara della possibilità per gli affidatari di subappaltare. Le regole infatti saranno fisse per tutte le gare. Infatti chi vincerà l’appalto non potrà sub affidare ad altre imprese più del 30% del valore complessivo del contratto. Per i lavori sopra la soglia comunitaria di 5,2 milioni di euro e per quelli a rischio infiltrazione, qualunque sia l’importo, interviene l’obbligo di indicare con l’offerta una rosa di tre subappaltatori disponibili a eseguire le opere.

 

Sulle Varianti (art. 67 del Correttivo che modifica l’art. 106 del D.Lgs. 50/2016)

Il Correttivo elimina il vincolo all’Autorità di rispondere in trenta giorni alla richiesta di parere sulle varianti, facendo scattare in caso contrario, una sorta di silenzio-assenso.

Chiarisce, altresì, che qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissione nel progetto esecutivo che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, tale modifica è consentita se il valore della stessa è al di sotto dei seguenti valori:

  • le soglie di rilevanza comunitaria;
  • il 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura
  • il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori.

Tuttavia tale modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell’accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo al netto delle successive modifiche.

 

Sul Certificato di regolare esecuzione (art. 63 del Correttivo che modifica l’art. 102 del D.Lgs. 50/2016)

Il Correttivo prevede che:

  • per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, nei casi espressamente individuati dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti che disciplinerà le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori;
  • per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per le forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione.

Nei casi di cui sopra il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso non oltre i 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

 

Sui Collaudatori (art. 63 del Correttivo che modifica l’art. 102 del D.Lgs. 50/2016)

Le Stazioni Appaltanti dovranno nominare tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità iscritti all’albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza.

 

Sul Collegio Consultivo Tecnico (art. 112 del Correttivo)

Il Correttivo ha abrogato l’articolo 207 del D.Lgs. 50/2016 che definiva le modalità di costituzione di un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione di dispute di ogni natura nel corso dell’esecuzione del contratto.

 

Sul mancato accordo bonario (art. 120 del Correttivo che modifica l’art. 205 del Dlgs. 50/2016)

Il Correttivo ha inserito il comma 6-bis che stabilisce che l’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l’accettazione può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni a pensa di decadenza.