Finalmente il decreto attuativo del Codice Appalti sui tre livelli di progettazione inizia a vedere la luce! La scorsa settimana il CSLLPP ha, infatti, espresso parere positivo sulla bozza di decreto seppur con alcune modifiche e indicazioni.
Con questa news riprendiamo l’analisi del DM 49.
Non esistono più regole per la nomina del direttore dei lavori che resta dunque disciplinata solo dall’art.111 comma 1 del Codice Appalti. Consegue che quando la direzione dei lavori non può essere svolta da personale interno alla stazione è affidata ad altre PA, al progettista o ad altri soggetti scelti con una gara ex art. 31, comma 8, del Codice.
Il 15 maggio scorso è stato pubblicato in GU il DM sulle funzioni del Direttore dei Lavori e, più in generale, sulla fase esecutiva dell’appalto. Sarà in vigore dal prossimo 30 maggio con la numerazione 49/2018 del Ministero.
Secondo le previsione dell’art. 111 del 50/2016 doveva essere emanato entro il 18 luglio 2016 su proposta dell’Anac e previo parere delle commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Conferenza Unificata. In mancanza della norma transitoria si applicherà presumibilmente ai bandi pubblicati dopo il 30 maggio.
L’ANAC ha pubblicato le Linee Guida sul Rating d’impresa per raccogliere entro il 29.06.2018 osservazioni e proposte da parte degli operatori.
Nei giorni scorsi è apparsa su vari organi di stampa la notizia secondo cui il Decreto del MIT sulla Direzione dei Lavori starebbe per approdare alla Gazzetta Ufficiale.
Ciò nonostante lo stesso abbia ottenuto uno solo dei previsti pareri delle Camere? Quello della commissione Ambiente della Camera dei deputati.
Eravamo rimasti al 12 febbraio scorso, quando il Consiglio di Stato aveva dato il via libera alla bozza di DM, seppur con diverse raccomandazioni. Ma dopo cosa è successo?
Se si trattasse di un film potremmo intitolarlo: Il Codice degli Appalti e i decreti attuativi dispersi.
Purtroppo non è un film e siamo costretti a prendere atto che mentre i ns. brillanti politici s’impegnano a creare un governo (sigh!) il settore delle costruzioni – ultima roccaforte industriale del ns. paese – raggiunge il baratro.
L’idea di modificare l’impianto normativo che ci accompagnava da oltre 150 anni è fallita.
Davvero miseramente.
Con Comunicato del 1° marzo scorso l’ANAC ha aggiornato il precedente Comunicato del 24.11.2014 sulle varianti in corso d’opera.
Le informazioni riportate nel documento riguardano principalmente dati di carattere statistico quali il numero delle varianti registrate nella Banca Dati della medesima Autorità, pari a 614, la tipologia di Stazioni Appaltanti che hanno presentato le varianti, le fasce di importo nonché le motivazioni dichiarate per giustificarle. Seguono considerazioni sul rapporto tra ricorrenza delle varianti e sistema di aggiudicazione, criterio di aggiudicazione e ribasso offerto, incidenza delle varianti sull’importo dei lavori.
Col numero 88 della Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2018 è stato pubblicato il decreto 31 gennaio 2018 sulla determinazione dei compensi degli arbitri ai sensi dell’articolo 209, comma 16 del Nuovo Codice dei Contratti pubblici.
Nelle procedure di aggiudicazione di contratti o concessioni con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che le valutazioni delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia affidata ad una commissione giudicatrice.
Come selezionare i soggetti da invitare ad una procedura negoziata per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria?
Nelle Linee guida n. 4 l’ANAC individua due possibili strumenti: l’indagine di mercato e il cosiddetto elenco di fiducia.
La stazione appaltante può procedere all’indagine di mercato secondo una propria modalità purché segua alcune indicazioni, quali la differenziazione delle indagini in base all’importo/complessità dell’affidamento e il rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità.