Il Libretto di Misura delle Lavorazioni e delle Provviste nel DM 49/18

Tra gli atti contabili previsti dall’art. 14 del DM 49 ritroviamo il “Libretto di Misura delle lavorazioni e delle provviste”.

Si tratta di quel documento contabile finalizzato all’accertamento delle quantità eseguite e, letteralmente, di quel documento contabile che contiene “…. la misurazione e classificazione delle lavorazioni……”. Può contenere le figure quotate, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione delle opere.

In caso di lavori a corpo, il direttore dei lavori è chiamato a registrare per ogni categoria di lavorazione in cui è suddivisa la prestazione la relativa quota percentuale di avanzamento corrispondente alla somma delle aliquota delle voci disaggregate della categoria. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllarne l’ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.

È evidente che in questo caso il Libretto delle misure – almeno formalmente – risulta snaturato della sua finalità. Non si registrano appunto misure ma percentuali di avanzamento.

Discorso ovviamente diverso per il caso di lavori a misura. Infatti qui il Libretto delle Misure assume il suo originario ruolo e sul medesimo il DL è chiamato a registrare le quantità eseguite per ogni singola lavorazione.

Il Direttore dei Lavori è poi chiamato a tenere sempre aggiornato il documento ed acquisire immediatamente la firma dell’esecutore o del tecnico dell’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

Per il caso dei “lavori e somministrazioni” su fattura, il Direttore dei Lavori è chiamato ad accertare la corrispondenza fra preventivi e stato di fatto.

Sostanzialmente il DM 49/18 conferma quindi il contenuto degli articoli del DPR 207/2010 compresi fra il 184 e il 186 tranne per alcuni dettagli quali ad esempio:

  1. quelli previsti dal comma 2 dell’art. 185 in base ai quali: “L’esecutore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all’ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l’esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall’esecutore o dal tecnico dell’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse lavorazioni lavoro o per opere d’arte di speciale importanza”;
  2. quelli previsti dall’art. 186 sulle somministrazioni su fattura in base ai quali: “Le fatture così verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate all’esecutore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate”.

Perché riscrivere una norma regolamentare per ripetere quasi le stesse cose e tralasciarne alcune di sicuro necessarie e importanti nella pratica contabile? Non abbiamo risposte sensate.