L’ennesima “svista” del DM 49/18

All’art.14 comma 1 lettera d) il DM 49 prevede – tra le altre poche cose – che lo Stato di Avanzamento dei Lavori  “…..deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci”.

Peccato che l’individuazione degli acconti spetti – anche storicamente – ai Certificati di Pagamento e non ai SAL.

Si tratta evidentemente dell’ennesima leggerezza!

Siamo costretti infatti a ricordare che, come prevede il comma 1 dell’art. 149 del Regolamento 207/10 e, ancor prima, l’art.168 del Regolamento 554/99 oppure, se non bastasse, il modello 9 dall’art. 58 dello storico Regio Decreto 25 maggio 1895 n°350, il SAL riassume “…tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora”.  Nel SAL non devono essere riportati gli acconti già corrisposti perché la finalità del SAL non è quella di individuare l’acconto bensì di riportare il progressivo desumibile dal Registro di Contabilità che poi è utilizzato dal RUP per predisporre  il Certificato di Pagamento. È proprio quest’ultimo atto che, detratti gli acconti precedenti, lo 0,5% per infortuni e la eventuale quota dell’anticipazione, individua l’importo dell’acconto.

Applicando alla lettera la previsione del DM 49 si creerebbe una chiara discrasia di dati. Sarebbero infatti detratti dal progressivo dei lavori importi già sottoposti a ritenute e, di conseguenza, nella successiva redazione del Certificato di Pagamento si verificherebbe l’erronea individuazione dell’acconto.

Mancano poi alcuni aspetti di dettaglio ed in particolare:

  1. quelli previsti dall’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 194 in base ai quali al SAL “è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione ai sensi dell’art.163”;
  2. quelli previsti dall’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 194 in base ai quali lo stato di avanzamento “può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce, o, nel caso di lavori a corpo, per categorie, riepilogati nel sommario di cui all’art.193”;
  3. quelli previsti dal comma 3 dell’art. 194 sulle condizioni di cui agli articoli 186 (Lavori e somministrazioni su fatture) e 190 (Eccezioni e riserve dell’esecutore sul registro di contabilità) in base ai quali “sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall’esecutore o dal tecnico dell’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato di avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del direttore lavori, in base a misure e a computi diversi”.

Ci chiediamo ancora perché riscrivere – e male – una norma regolamentare ormai nota a tutti.  Snellezza a discapito della correttezza?

Continuiamo a non trovare risposte sensate…