Il Registro di Contabilità nel DM 49/18

Il Registro di Contabilità è fra gli atti contabili quello più importante perché contiene la contabilizzazione dell’opera ed individua gli acconti in favore dell’appaltatore.

Col Registro di Contabilità si passa dalla registrazione dell’avanzamento quantitativo intervenuta col Libretto di Misura alla registrazione dell’avanzamento economico. A ciascuna lavorazione eseguita e registrata nel Libretto di Misura sono applicati i corrispondenti prezzi unitari contrattuali determinando in tal modo l’avanzamento economico e il corrispettivo maturato.

L’iscrizione delle partite deve essere posta in ordine cronologico seguendo il medesimo ordine del Libretto delle misure. Ogni qualvolta l’importo ottenuto raggiunge il limite minimo previsto dal Capitolato Speciale o, in caso di salizzazione temporale, si giunge al momento in cui è maturato l’acconto, il Direttore dei Lavori  è chiamato a “chiudere” il Registro e, sulla base degli importi risultanti dalla medesima chiusura, emettere lo Stato di Avanzamento dei Lavori.

Con la novellata disciplina introdotta del DM 49 vengono in sostanza confermati i contenuti formali dell’abrogato art. 188 del 207 tranne che per un paio di aspetti.

Il primo riguarda l’obbligo di utilizzare software dedicati per la tenuta degli atti contabili. L’altro riguarda invece le riserve.  Sul primo nulla quaestio, anzi, si ritiene quanto mai opportuno l’aggiornamento. Il secondo merita invece qualche riflessione.

Nell’articolo dedicato al registro di contabilità mancano infatti quelle regole che conteneva il comma 4 dell’art. 190 del 207, a sua volta ereditate dal 554 e ancor più indietro nel tempo ereditate dal 350 negli aspetti concettuali.

Vengono di fatto cancellati oltre cento anni di storia normativa e di giurisprudenza!

Ricordiamo in tal senso che secondo la richiamata normativa, qualora l’impresa all’atto della sottoscrizione del Registro di Contabilità firmava con riserva, entro i successivi 15 giorni era chiamata alla esplicazione, pena decadenza e che, a seguire, nei successivi quindici giorni, il Direttore dei Lavori doveva controdedurre motivatamente al fine di consentire alla stazione appaltante di percepire la fondatezza e la sostanza  delle domande poste.

Il DM 49/2018 rimanda la disciplina delle riserve ai Capitolati Speciali dei singoli progetti.

La regolamentazione di un istituto giuridico importante come quello della riserva viene di fatto sminuita e riportata alla discrezionalità di chi magari non conosce neppure il vero significato del termine riserva.

Chissà….. magari gli viene in mente l’omino molto ricco che sta in panchina! Chi vivrà vedrà.