LE VARIANTI IN CORSO D’OPERA NEL NUOVO CODICE

 

Il nuovo Codice dei contratti disciplina le varianti in corso d’opera con l’articolo 106 nell’ambito delle “Modifiche dei contratti in corso di validità”, conformemente all’art. 72 della Direttiva n. 2014/24 UE e all’art. 89 della direttiva n. 2015/25 UE.

Il primo comma di detto articolo, dopo aver precisato che le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto devono essere autorizzate dal RUP, individua i casi in cui le modifiche al contratto possono ritenersi ammissibili. Precisa, inoltre, che la possibilità di introdurre tali modifiche deve essere prevista negli atti di gara, in clausole chiare, precise ed inequivocabili. Tutto ciò a prescindere dal loro valore economico.

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I termini esecutivi nell’appalto e nel nuovo quadro legislativo

Negli appalti pubblici il termine esecutivo è uno degli elementi fondamentali del contratto.

Può essere prolungato per l’occorrenza di maggiori lavori o per difficoltà impreviste e imprevedibili o, ancora, per altre svariate cause. Può essere invece ridotto nel caso in cui lo preveda il bando dietro riconoscimento di un premio di accelerazione.

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Il Decreto Correttivo nella contabilità e nei termini di pagamento

Il Decreto Correttivo del Codice dei contratti, approvato in via definitiva il 13 aprile scorso, non introduce significative novità in materia di contabilità dei lavori.

Permane, quindi, la previsione dell’art. 216 del nuovo codice secondo cui la contabilità degli affidamenti successivi alla sua entrata in vigore dovrà essere tenuta nel rispetto delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, Capi I e II (articoli da 178 a 210) nonché degli allegati o le parti di allegati ivi richiamate del regolamento 207. Lo stesso articolo abroga, invece, sempre sin dall’entrata in vigore del nuovo codice appalti, gli articoli di cui alla Parte II, Titolo IX Capo III, ovvero gli articoli da 211 a 214 “Norme generali per la tenuta della contabilità”.

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Lo stato degli strumenti di attuazione del nuovo codice

Anche col correttivo del codice viene confermata la scelta di una regolamentazione flessibile in luogo di un classico regolamento. In particolare per l’attuazione del nuovo codice viene prevista l’emanazione di:

  • Decreti attuativi;
  • Linee guida da approvarsi con decreti attuativi;
  • Linee guida senza occorrenza di decreti attuativi;
  • Norme capitolari di dettaglio.
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Prima bozza del decreto correttivo al Codice degli Appalti: novità e criticità

 

Il Governo, secondo quanto previsto dalla Legge Delega, ha avviato il Decreto Correttivo del Nuovo Codice degli Appalti da approvare entro il prossimo 19 aprile.

Ha infatti diffuso una prima bozza del “Correttivo” che annovera una serie di modifiche e integrazioni scaturite dalle consultazioni Parlamentari con le stazioni appaltanti e le associazioni di categoria oltre che dai parerei e suggerimenti di ANAC e Consiglio di Stato.

La bozza di decreto comprende 84 articoli con 245 correzioni sui 220 articoli del Codice originale ormai in vigore da nove mesi. Si tratta quindi di un’importante “revisione”.

Vediamo nel dettaglio i principali “integrativi e correttivi”.

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