I termini esecutivi nell’appalto e nel nuovo quadro legislativo

Negli appalti pubblici il termine esecutivo è uno degli elementi fondamentali del contratto.

Può essere prolungato per l’occorrenza di maggiori lavori o per difficoltà impreviste e imprevedibili o, ancora, per altre svariate cause. Può essere invece ridotto nel caso in cui lo preveda il bando dietro riconoscimento di un premio di accelerazione.

La natura del prolungamento è dettata dalle cause che lo determinano e tali cause possono essere attribuite:

  • a fatti condivisi dai due contraenti
  • a fatti estranei ai due contraenti
  • ad accertate responsabilità della stazione appaltante
  • ad accertate responsabilità dell’appaltatore.

Nel primo caso il prolungamento assume la denominazione di “novazione” poiché conseguente, ad esempio, all’occorrenza di eseguire maggior lavorazioni oltre il quinto d’obbligo. Nel secondo caso il prolungamento assume la denominazione di “proroga” poiché conseguente, ad esempio, a circostanze impreviste e imprevedibili dalle parti, a forza maggiore e, comunque, a fatti  ineluttabili. Nel terzo caso il prolungamento assume la denominazione di “protrazione” poiché conseguente, ad esempio, ad accertati ritardati adempimenti della Stazione Appaltante. Nell’ultimo caso il prolungamento assume la denominazione di “ritardo” poiché conseguente, ad esempio, ad accertata disorganizzazione dell’appaltatore.

Nei primi due casi si procede normalmente con la riprogrammazione dell’intera prestazione tenendo conto dei nuovi termini esecutivi. Nel terzo e quarto caso non si ha formale riprogrammazione ed, anzi, si assiste generalmente a reciproche contestazioni. Da una parte, in caso di “protrazione”, l’appaltatore formula riserve per domandare ristoro dei danni conseguenti alla protrazione medesima. Dall’altra, in caso di “ritardo”, la stazione appaltante procede con la comminatoria della penale. Rammentando che questa ha una funzione sostanzialmente coercitiva e finalizzata ad indurre l’appaltatore al rispetto dei termini esecutivi.

Dal punto di vista normativo l’art.159, comma 8, del Reg. 207/2010 dava all’appaltatore la possibilità di chiedere una proroga nel caso in cui non riuscisse a completare i lavori nei termini stabiliti per cause motivate. L’art. 107 del nuovo codice 50 al comma 5 ripropone sostanzialmente i contenuti del comma 8 dell’art. 159. In entrambi i casi viene in particolare previsto che la concessione della proroga non pregiudica i diritti dell’esecutore per l’eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

L’art.133 del Codice 163, al comma 9, prevedeva invece che gli esecutori di lavori pubblici fossero soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali rimandando al regolamento la definizione dell’entità e delle modalità di versamento. Il Regolamento 207/2010 all’art.145 definiva la penale giornaliera nella misura variabile tra lo 0,3 e l’1,1 per mille dell’ammontare netto contrattuale e comunque non superiore al 10% dell’importo netto contrattuale. Il successivo comma 7 prevedeva poi che la disapplicazione totale o parziale della penale poteva intervenire – a condizione che l’appaltatore presentasse istanza motivata – nei casi in cui il ritardo non risultasse ascrivibile all’impresa oppure fosse manifestamente sproporzionata rispetto all’interesse della stazione appaltante; sulla disapplicazione decideva infine la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l’organo di collaudo, ove costituito.

Nel nuovo assetto normativo la questione “tempi” è disciplinata dal comma 4 dell’art.108, dal paragrafo 6 delle approvate Linee Guida sul Responsabile del Procedimento e dai paragrafi 7.4.1 e 8.2 delle emanande linee guida sul Direttore dei Lavori.

Le emanande linee guida sul direttore dei lavori stabiliscono in particolare che il direttore dei lavori:

  1. vigili sul rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e, a tal fine, curi l’aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori in modo da individuare interventi correttivi in caso di rilevata difformità rispetto alle previsione contrattuali, e fornisca indicazioni al responsabile del procedimento per l’irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale (art. 108, comma 4, nuovo codice appalti);
  2. a fronte della comunicazione dell’impresa affidataria di intervenuta ultimazione dei lavori, effettui i necessari accertamenti in contraddittorio e rilasci tempestivamente il certificato di ultimazione;
  3. in ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, rediga sempre in contraddittorio un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste in contratto per il caso di ritardata esecuzione.

Le linee guida sul responsabile del procedimento precisano invece che è il RUP a irrogare le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

Il nuovo assetto normativo non fornisce particolari indicazioni sull’entità della penale che dovrà quindi essere necessariamente fissata nel Capitolato Speciale.

In egual modo non fornisce indicazioni sulla possibilità di applicare eventuali penali per ritardi su scadenze differenziate di varie parti d’opera. Nonostante ciò la previsione in base alla quale il direttore dei lavori deve controllare il rispetto dei tempi rispetto al cronoprogramma dei lavori e dare conto di ciò al responsabile del procedimento, fa intuire che tale facoltà sia implicitamente confermata. Ovviamente la questione dovrà essere meglio disciplinata dal capitolato speciale d’appalto.

Infine, non normata dal nuovo codice risulta anche la questione relativa al cosiddetto “premio di accelerazione”. Sull’argomento val la pena rammentare che, con deliberazione n.122 del 29.04.2002, l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici ha evidenziato che, rappresentando un elemento condizionante l’offerta, la facoltà del premio deve essere prevista sin dall’esperimento della gara e, quindi, inserita già in sede di bando con funzione sostanzialmente incentivante finalizzata a far si che l’opera possa essere completata e quindi utilizzata in anticipo rispetto al programma contrattuale, laddove la Stazione Appaltante ne abbia interesse.