Prima bozza del decreto correttivo al Codice degli Appalti: novità e criticità

 

Il Governo, secondo quanto previsto dalla Legge Delega, ha avviato il Decreto Correttivo del Nuovo Codice degli Appalti da approvare entro il prossimo 19 aprile.

Ha infatti diffuso una prima bozza del “Correttivo” che annovera una serie di modifiche e integrazioni scaturite dalle consultazioni Parlamentari con le stazioni appaltanti e le associazioni di categoria oltre che dai parerei e suggerimenti di ANAC e Consiglio di Stato.

La bozza di decreto comprende 84 articoli con 245 correzioni sui 220 articoli del Codice originale ormai in vigore da nove mesi. Si tratta quindi di un’importante “revisione”.

Vediamo nel dettaglio i principali “integrativi e correttivi”.

Più tutela per i professionisti!

Mentre il nuovo Codice prevedeva che, per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara negli appalti per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, le tabelle dei corrispettivi approvate con il DM del 17 giugno 2016 rappresentavano solo uno dei metodi facoltativi a disposizione delle Stazioni Appaltanti, con il correttivo appalti diventerà invece obbligatorio.

Altra importante novità del Correttivo è la tutela economica per i progettisti. Infatti le stazioni appaltanti dovranno sempre corrispondere il compenso ai professionisti, anche in assenza di finanziamenti per l’opera progettata.

Più elasticità nelle procedure di qualificazione!

Viene finalmente data la possibilità all’esecutore di dimostrare il possesso dei requisiti con riferimento all’ultimo decennio di attività anziché agli ultimi cinque anni. Circostanza questa dettata evidentemente dalla profonda crisi economica.

Ritorno alle procedure di affidamento “integrate”!

Il correttivo “sblocca” la possibilità di procedere con l’affidamento di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori nei casi di appalti con «prevalente» contenuto tecnologico e in quelli di somma urgenza, all’affidamento dell’esecuzione di lavori e della progettazione esecutiva sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice.

Viene poi data possibilità alle amministrazioni di procedere mediante appalto integrato con quei progetti preliminari e definitivi approvati entro la scadenza del 19 aprile 2016.

Modifiche e snellimento alle procedure di subappalto!

Si ritorna di nuovo al vecchio metodo laddove il tetto del 30% è calcolato sull’importo della lavorazione prevalente (ossia come succedeva con l’oramai superato d.lgs 163/2006) e non sull’importo totale dei lavori.

Scompare inoltre l’obbligo di indicare già in sede di offerta, da parte dei concorrenti, i nomi di almeno tre subappaltatori da coinvolgere. Via anche le norme che imponevano al titolare della gara la verifica del possesso dei requisiti delle imprese a valle, mentre resta la possibilità, per le Stazioni appaltanti, di ammettere o vietare il subappalto.

Rating d’impresa elemento premiante!

Il rating di impresa diventa volontario e soprattutto sarà usato come strumento per premiare in gara (e non penalizzare) le imprese che lo richiederanno. Le modifiche sono volte a rivedere l’attuale esclusivo collegamento del rating di impresa alla qualificazione, in luogo di un suo inserimento tra gli elementi di valutazione dell’offerta qualitativa.

Il correttivo infatti prevederà l’istituzione presso l’ANAC, che ne cura la gestione, di un il sistema del rating di impresa e delle relative premialità, per il quale l’Autorità rilascia, su richiesta, apposita certificazione agli operatori economici.

Ammissibilità delle varianti per errori od omissioni nel progetto esecutivo!

Modifiche di forma all’articolo 106 comma 2 del Codice.

Resta infatti confermato che, fermo restando la responsabilità dei progettisti esterni, le varianti derivanti per errori od omissioni nel progetto esecutivo sono ammesse solo se il loro valore resta inferiore alla soglia comunitaria di 5,2 milioni di euro e se non viene superato il 10% del valore del contratto in caso di appalti di servizi o il 15% in caso di appalti di lavori.

Cambiamento importante arriva invece per le varianti relative a contratti di importo superiore alla soglia comunitaria, che eccedano il dieci per cento del valore totale del contratto. Viene infatti per la prima volta dato all’Authority un termine massimo di trenta giorni, dal momento in cui riceverà la comunicazione, di accertare l’illegittimità delle varianti, esercitare i propri poteri e dare parere negativo.

Le imprese dovranno fare attenzione a non sforare i tempi!

Il correttivo imporrà infatti l’obbligo di prevedere penali in tutti i contratti. Penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali all’importo del contratto. Stabilita anche la “forbice” entro la quale dovrà muoversi la sanzione. Le penali saranno infatti calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l’uno per mille dell’importo netto contrattuale ed entro un limite massimo del 10 per cento da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.

Collaudo delle opere!

Viene stabilita finalmente la soglia entro cui sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione.

La bozza di Correttivo prevede infatti che, fino all’adozione del decreto di cui all’art. 102, comma 8, relativo alle modalità per lo svolgimento del collaudo, il certificato collaudo è sempre sostituito dal certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo fino a 500.000 Euro e per servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie.

Per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 Euro e non eccedente 1 milione di Euro è invece facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione.

Importanti novità al Capo II del Codice relativo ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale!

L’articolo 77 dello schema di decreto propone infatti modifiche all’articolo 205 del codice, recante la disciplina dell’accordo bonario. Viene dunque proposta l’introduzione del comma 6bis per stabilire che l’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l’accettazione, deve agire con una eventuale azione giudiziaria entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza. Si stabilisce, infine, che l’attivazione dell’accordo bonario è in ogni caso pregiudiziale per l’esperibilità dell’azione giudiziaria.

Proposta inoltre l’abrogazione del Collegio Consultivo Tecnico in linea con le osservazioni del Consiglio di Stato contenute nel parere n. 855 del 1° luglio 2016, laddove ha eccepito che non risulta chiaro se il ricorso al collegio consultivo costituisca un sistema alternativo all’accordo bonario né come i due istituti si rapportino.

… E tanto altro ancora!

Il Governo punta a chiudere una prima bozza già questa settimana. Successivamente il testo passerà al consueto giro di pareri laddove saranno coinvolti il Consiglio di Stato, le commissioni Ambiente della Camera e Lavori pubblici del Senato, la Conferenza unificata.

Per la fine di marzo o al massimo l’inizio di aprile il Governo dovrebbe avere disponibili tutti gli elementi utili per l’approvazione in Consiglio dei Ministri.

Allegati:

  1. Bozza di Correttivo
  2. Relazione illustrativa del Correttivo
  3. Testo fronte decreto Correttivo

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