Il giornale dei lavori nel DM sulla DL  

 

Una buona parte del DM 49/2018 è dedicata alla disciplina degli atti con cui il direttore dei lavori è chiamato a svolgere il controllo tecnico, amministrativo e contabile del contratto di appalto. Si tratta in buona sostanza di quegli atti mediante cui il DL:

a) controlla formalmente l’esecuzione dell’opera come ad esempio col Giornale dei Lavori;

b) accerta e registra la spesa come ad esempio col libretto delle misure o il Registro di Contabilità.

Il DM conferma che gli accertamenti di cui sopra devono procedere in contemporanea col loro accadere e, quindi, di pari passo con l’esecuzione. Il direttore dei lavori è quindi chiamato a redigere e tenere sotto la propria responsabilità i seguenti atti contabili:

✓ Giornale dei lavori;

✓ Libretto delle misure;

✓ Registro di contabilità;

✓ Stato di avanzamento lavori;

✓ Conto finale.

In questa news ci fermiamo a trattare il primo atto ovvero il giornale dei lavori. Nelle prossime a seguire approfondiremo quelli successivi.

Il giornale dei lavori può essere equiparato al “diario di bordo” di una nave! È infatti l’atto in cui il DL deve annotare quotidianamente gli accadimenti significativi oltre che le presenze di uomini e mezzi.

In particolare, l’articolo 14 del DM 49 stabilisce che nel giornale dei lavori per ciascun giorno siano annotati:

✓ l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni;

✓ la qualifica e il numero degli operai impiegati;

✓ l’attrezzatura tecnica impiegata per l’esecuzione dei lavori;

✓ l’elenco delle provviste fornite dall’esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;

✓ l’indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili;

✓ le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;

✓ le relazioni indirizzate al RUP;

✓ i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

✓ le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;

✓ le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.

Viene in sostanza mantenuto lo stesso livello di annotazioni previste dall’abrogato art. 182 del DPR 207/2010 con la precisazione rispetto al 207 che “Il direttore dei lavori, in caso di delega ai direttori operativi o agli ispettori di cantiere, verifica l’esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all’ultima annotazione dei predetti soggetti delegati”.

L’art. 15 prevede infine che l’atto deve essere compilato digitalmente mediante un software che sia in grado di garantire l’autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti.

Modello Giornale dei Lavori elettronico