La consegna dei lavori dopo il DM 49/18

L’art. 5 del DM 49 ripropone – seppur con qualche differenza – i contenuti degli articoli compresi fra il 153 e il 157 del DPR 207/10.

Il DM conferma preliminarmente che il Direttore dei Lavori, su disposizione del RUP, provveda alla consegna entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione del decreto di approvazione del contratto dalla Corte dei Conti per le amministrazioni statali e non oltre il medesimo termine, decorrente dalla data di stipula del contratto, nei casi in cui non sia richiesta la registrazione.

Allo stesso modo ripropone le regole dettate dal comma 3 dell’articolo 153 sulle modalità della consegna. In particolare, il comma 2 dell’articolo 5 conferma che il direttore dei lavori comunichi all’appaltatore, con un congruo preavviso, il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi munito di personale idoneo, attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori ….. Prevede poi che delle operazioni sia redatto in contraddittorio con l’appaltatore apposito verbale che indichi:

  • le condizioni e le circostanze speciali locali riconosciute
  • le operazioni eseguite come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi
  • le aree, i locali e le condizioni di disponibilità dei mezzi d’opera per eseguire i lavori, l’ubicazione e la capacità di cave e discariche concesse o comunque disponibili
  • la dichiarazione che l’area di esecuzione dei lavori sia libera da persone e cose e che, in ogni caso, lo stato attuale sia tale da non impedire l’avvio dei lavori.

Nel caso in cui l’esecutore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna senza giustificato motivo prevede poi che la stazione appaltante possa direttamente procedere con la risoluzione del contratto senza dover fissare una seconda data come era invece disciplinato dal comma 7 dell’art. 153 del 207.

Se la ritardata consegna è invece attribuibile a fatto della stazione appaltante offre all’appaltatore la facoltà di domandare il recesso. In caso di accoglimento prevede il rimborso delle spese contrattuali sostenute e documentate in misura non superiore ai limiti indicati dai commi 12 e 13 dell’articolo 5 del decreto che confermano i valori dell’articolo 157, comma 1, del 207. In caso di non accoglimento prevede il ristoro dei maggiori oneri conseguenti da valutare secondo le indicazioni fornite dal comma 14 dell’articolo 5 che conferma le previsioni del 2° comma dell’articolo 157del 207.

Non viene confermata la previsione secondo cui la stazione appaltante può non accogliere l’istanza di recesso se il ritardo nella consegna superi la metà del termine utile contrattuale o, comunque, sei mesi complessivi.

Per il resto sono sostanzialmente confermate le disposizioni previgenti in ordine:

  • ai ritardi in caso di appalto integrato
  • alla sospensione della consegna
  • alla consegna parziale
  • al subentro di un esecutore ad un altro.

Viene in particolare confermata la consegna d’urgenza per i casi previsti dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 ovvero in caso di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per le persone, animali o cose, per l’igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale oppure nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Onestamente non si comprende l’occorrenza e tanto meno la finalità dei rimescolamenti evidenziati.