Nei lavori pubblici il Direttore dei Lavori attesta la chiusura del periodo esecutivo e verifica se i lavori siano stati eseguiti o meno nel rispetto dei termini contrattuali mediante il Certificato di Ultimazione. Dalla data del certificato decorre il termine di sei mesi per l’emissione del Certificato di Collaudo.
A pochi mesi dalla loro emanazione le linee guida n° 3 sul RUP necessitano già di aggiornamenti! Ciò sia per le molteplici richieste di chiarimenti ricevute dall’ANAC, sia per il loro adeguamento alle modifiche normative medio tempore intervenute!
Il D.L. n° 50 del 24.04.2017 approvato dalla Camera dei Deputati il primo giugno e in attesa di ricevere l’approvazione dal Senato, assume particolare importanza – per quanto di interesse del settore – nelle previsioni dell’art. 49 laddove vengono disciplinate le condizioni per il passaggio di Anas in Ferrovie dello Stato.
L’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, dispone sia in tema di programmazione dei lavori sia in tema di acquisti di beni e servizi prevedendo, al comma 1, che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.
L’istituto dell’anticipazione prevede che l’Amministrazione Committente possa concedere un acconto sul prezzo di appalto.
Introdotto nel 1923 dal R.D. n. 2440 l’istituto è stato nel corso degli anni modificato innumerevoli volte. Sia nella forma che nella sostanza!
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma ha organizzato un ciclo di seminari sul codice dei contratti e sulla qualificazione della stazione appaltante. Tra i relatori l’ing. Ettore Barbieri, direttore tecnico della Tecnilex Engineering e componente esperto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che sarà presente nei giorni 24 e 29 maggio.
Il recente correttivo appalti di cui al D.Lgs. 56/2017 ha introdotto una importante novità in tema di “Modalità di affidamento” di cui all’art. 32 del Codice 50/2016.
In particolare, con l’art. 22 del decreto correttivo 56/2017, viene introdotto il comma 14-bis al richiamato art.32 per prevedere che i capitolati e il computo estimativo metrico richiamati nel bando o nell’invito facciano parte integrante del contratto.
Il nuovo Codice dei contratti disciplina le varianti in corso d’opera con l’articolo 106 nell’ambito delle “Modifiche dei contratti in corso di validità”, conformemente all’art. 72 della Direttiva n. 2014/24 UE e all’art. 89 della direttiva n. 2015/25 UE.
Il primo comma di detto articolo, dopo aver precisato che le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto devono essere autorizzate dal RUP, individua i casi in cui le modifiche al contratto possono ritenersi ammissibili. Precisa, inoltre, che la possibilità di introdurre tali modifiche deve essere prevista negli atti di gara, in clausole chiare, precise ed inequivocabili. Tutto ciò a prescindere dal loro valore economico.
Negli appalti pubblici il termine esecutivo è uno degli elementi fondamentali del contratto.
Può essere prolungato per l’occorrenza di maggiori lavori o per difficoltà impreviste e imprevedibili o, ancora, per altre svariate cause. Può essere invece ridotto nel caso in cui lo preveda il bando dietro riconoscimento di un premio di accelerazione.
Il Decreto Correttivo del Codice dei contratti, approvato in via definitiva il 13 aprile scorso, non introduce significative novità in materia di contabilità dei lavori.
Permane, quindi, la previsione dell’art. 216 del nuovo codice secondo cui la contabilità degli affidamenti successivi alla sua entrata in vigore dovrà essere tenuta nel rispetto delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, Capi I e II (articoli da 178 a 210) nonché degli allegati o le parti di allegati ivi richiamate del regolamento 207. Lo stesso articolo abroga, invece, sempre sin dall’entrata in vigore del nuovo codice appalti, gli articoli di cui alla Parte II, Titolo IX Capo III, ovvero gli articoli da 211 a 214 “Norme generali per la tenuta della contabilità”.
Il collaudo è lo strumento attraverso il quale la stazione appaltante accerta che l’opera sia stata eseguita in conformità ai patti contrattuali e alla regola dell’arte. Alle disposizioni preliminari ed al meccanismo procedurale di detto accertamento era dedicato l’intero Titolo XII del Reg. 554/99. Nel successivo Reg. 207/2010 l’argomento è invece trattato dall’articolo 215 all’art. 238 del Titolo X.
Il nuovo codice appalti, di cui al DLgs 50/2016, tratta l’argomento all’art. 102. Il comma 8 di detto articolo prevede che con decreto del MIT siano disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo. Stabilisce altresì che, sino all’entrata in vigore di detto decreto, si applichi l’art. 216 comma 16 ovvero si faccia riferimento alle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X (nonché agli allegati e alle parti di allegati ivi richiamate) del Reg. n. 207/2010.
Risultano ancora in fase di revisione le Linee guida ANAC di cui all’art. 111 comma 1 del nuovo codice che definiscono l’attività di controllo tecnico, contabile e amministrativo dei lavori.
L’art. 216 del nuovo codice appalti, recante “Disposizioni transitorie e di coordinamento”, prevede al comma 17 che in attesa del decreto di emanazione delle suddette linee guida continuino ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, Capi I e II (articoli da 178 a 210) nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate del vecchio regolamento. Lo stesso articolo abroga, invece, sin dall’entrata in vigore del nuovo codice appalti, gli articoli di cui alla Parte II, Titolo IX Capo III, ovvero gli articoli da 211 a 214 “Norme generali per la tenuta della contabilità”.
L’insorgere di controversie tra appaltatore e stazione appaltante è una circostanza che si verifica assai di frequente nella fase esecutiva di un appalto.
Il D.Lgs 163/06, confermando le innovazioni più significative introdotte dalla “Legge Merloni”, tra i procedimenti finalizzati a snellire e/o definire le controversie ripropone l’accordo bonario. In particolare, l’accordo bonario viene confermato quale procedimento finalizzato ad evitare che il contenzioso assuma dimensioni particolarmente rilevanti, rendendo così più difficoltosa la sua risoluzione.
L’interruzione totale o parziale dei lavori per cause di svariata natura è un evento che si presenta assai di frequente nel corso di realizzazione delle opere. Laddove la predetta interruzione sia formalizzata dalla direzione dei lavori mediante appositi verbali assume la denominazione di sospensione dei lavori.
La fattispecie, sin dall’emanazione del Capitolato Generale n° 1063 del 1962 è stata puntualmente disciplinata dall’art.30 e poi dai successivi articoli 24 e 25 del Capitolato Generale 145/2000 e dall’art.133 del Reg. 554/99. Da ultimo dagli articoli 158, 159 e 160 del Reg. 207/2010.