In Gazzetta Ufficiale il nuovo regolamento sui Beni Culturali

Pubblicato il 27 ottobre ed entrato in vigore l’11 novembre il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 154 del 22 agosto 2017 recante il “Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”

Si tenta di riavviare il mercato dei lavori di restauro degli immobili tutelati e degli scavi archeologici.

Il decreto è costituito da ventotto articoli suddivisi in sei Titoli:

Primo Titolo: Disposizioni generali

  • comprende gli articoli da 1 a 3;

Secondo Titolo: Requisiti di qualificazione

  • suddiviso in due Capi: il primo comprende gli articoli da 4 a 12 e il secondo costituito dal solo articolo 13;

Terzo Titolo: Progettazione e direzione di lavori riguardanti i beni culturali

  • suddiviso in due Capi: il primo comprende gli articoli da 14 a 21 e il secondo comprendente il solo articolo 22;

Quarto Titolo: Somma urgenza

  • comprende l’articolo 23;

Quinto Titolo: Esecuzione e collaudo dei lavori riguardanti i beni culturali

  • comprende gli articoli da 24 a 26;

Sesto Titolo: Disposizioni finali

  • comprende gli articoli 27 e 28.

Le principali novità riguardano:

  1. i livelli progettuali: sono praticamente analoghi a quelli previsti dalla disciplina generale del Codice con l’aggiunta di una scheda tecnica di progetto specifica per questo settore e con indicazione delle indagini e dei rilievi necessari;
  2. la qualificazione: ai fini della partecipazione alle gare, l’impresa dovrà possedere almeno il 70% dell’importo della classifica per cui viene richiesta l’iscrizione; nel decreto si evidenzia poi che “la certificazione rilasciata ai soggetti esecutori deve contenere anche l’attestato dell’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori del buon esito degli interventi eseguiti“; oltre ai requisiti generali le imprese devono possedere dettagliati requisiti speciali riferiti, ad esempio, alla direzione tecnica (previsto il vincolo di unicità dell’incarico del direttore tecnico che quindi può svolgere tale funzione per una sola impresa): per le categorie Os2-A e Os2-B sarà necessario anche un diploma di restauratorerilasciato dalle scuole di alta formazione o da altri istituti elencati dal codice dei beni culturale; nei casi in cui non sia prevista l’iscrizione a un ordine o collegio professionale, le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva delle opere possono essere rese anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali;
  3. le tipologie contrattuali: la regola generale dispone che è necessaria l’acquisizione del progetto esecutivo e quindi sussiste l’obbligo di ricorso all’appalto di sola esecuzione; sono tuttavia previste alcune eccezioni: si possono affidare lavori sul progetto definitivo quando la natura del bene non consente lo svolgimento di indagini e rilievi esaustivi o l’individuazione di soluzioni solo in corso d’opera, oppure quando i lavori su superfici decorate o beni mobili non comportano complessità realizzativa; il responsabile del procedimento, inoltre, può disporre motivatamente che la verifica riguardi soltanto il livello di progettazione posto alla base dell’affidamento dei lavori, nonché i tipi di intervento per i quali è ammessa l’esecuzione di lavori con il regime della somma urgenza(se un ritardo può pregiudicare l’incolumità pubblica o la tutela del bene), per rimuovere lo stato di pregiudizio e pericolo e fino all’importo di 300 mila euro.

Con l’entrata in vigore del decreto sono stati abrogati gli articoli dal 239 al 248 nonché gli allegati o le parti di allegati richiamate all’articolo 251 del Regolamento n. 207/2010 (vigenti, come disposto all’articolo 216 comma 19, sino alla data di entrata in vigore del dm 22.08.2017, n. 154 e, quindi, sino al 10 novembre 2017). Non saranno cioè più applicabili gli articoli del Regolamento n. 207/2010 relativi:

  • all’attività di progettazione per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale;
  • al progetto preliminare per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale;
  • al progetto definitivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale;
  • al progetto esecutivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale;
  • alla progettazione dello scavo archeologico;
  • alla progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza riguardanti i beni del patrimonio culturale.

Le norme abrogate sono sostituite dalle disposizioni dettate dal Titolo III, Capo I del nuovo decreto laddove viene stabilito che l’attività di progettazione sarà articolata come segue:

  • art.15 – Progetto di fattibilità tecnica ed economica;
  • art.16 – Scheda tecnica;
  • art.17 – Progetto definitivo;
  • art.18 – Progetto esecutivo;
  • art.19 – Progettazione dello scavo archeologico;
  • art.20 – Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza.

Tuttavia, con riferimento ai contenuti degli elaborati, l’art. 14 del Regolamento n. 154/2017, in tema di attività di progettazione, rimanda al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sui livelli di progettazione. Tali nuove disposizioni restano pertanto congelate sino all’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 23, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.