Aggiornamento linee guida ANAC sulle società in house

Lo scorso 9 ottobre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.236 la versione aggiornata delle Linee Guida n. 7 dell’ANAC in tema di affidamenti in house.

Affidamenti che ricordiamo vengono impiegati nell’ipotesi in cui il committente pubblico, derogando al principio di carattere generale dell’evidenza pubblica, in luogo di procedure all’affidamento all’esterno di determinate prestazioni, provvede in proprio, e cioè all’interno, all’esecuzione delle stesse affidando la concessione o l’appalto pubblico ad altre entità giuridiche di diritto pubblico o privato. Ciò nel presupposto che siano soddisfatte le tre seguenti condizioni:

  1. l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
  2. oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
  3. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

L’esigenza dell’aggiornamento nasce a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 al fine di tener conto delle modifiche normative apportate nonché di modifiche procedurali necessarie ai fini del miglior funzionamento del sistema di gestione dell’Elenco.

La principale novità introdotta con l’aggiornamento riguarda gli affidamenti pregressi per i casi in cui l’Autorità, accertata l’assenza dei requisiti di legge che devono essere posseduti per gli affidamenti in-house, dispone la mancata iscrizione o la cancellazione dall’Elenco.

Inoltre è previsto che il soggetto avente titolo alla presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco è la persona fisica deputata ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente, ovvero il Responsabile dell’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA), su delega delle persone fisiche deputate ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente.

Infine, il termine per l’avvio della presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco è stato posticipato al 30 ottobre 2017.

L’Autorità, grazie a questo elenco, potrà costantemente controllare l’esistenza dei presupposti per l’affidamento diretto alle società in house. L’obiettivo è quello di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza dei contratti pubblici tutelando l’interesse di tutti gli operatori economici.