Gli illeciti che determinano l’esclusione dalle gare secondo l’ANAC

L’ANAC, con delibera n. 1293 del 16.11.2016, ha aggiornato le Linee Guida n°6  sulle circostanze di esclusione dalle gare per illeciti professionali ex art. 80, comma 5, lett. c) del Codice.

Secondo la richiamata previsione normativa la Stazione Appaltante esclude da una procedura un operatore economico quando questo risulta colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

L’elenco dei casi valutabili quali motivi di esclusione dalle gare contiene:

  • le carenze nell’esecuzione di un precedente appalto che ne hanno causato la risoluzione anticipata
  • il tentativo di influenzare il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio
  • il fornire informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione
  • l’omissione di informazioni necessarie ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

Secondo le rinnovate Linee Guida le Stazioni Appaltanti sono tenute a comunicare tempestivamente all’Autorità i provvedimenti di esclusione dalla gara, i provvedimenti di risoluzione anticipata del contratto, di applicazione delle penali e di escussione delle garanzie, i provvedimenti di condanna al risarcimento del danno emessi in sede giudiziale e i provvedimenti penali di condanna non definitivi, di cui siano venute a conoscenza, che si riferiscono a contratti dalle stesse affidati. L’inadempimento comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 213, comma 13, del codice. Le imprese e i professionisti devono invece autodenunciarsi, segnalando nel Documento di Gara unico Europeo (Dgue) tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico dell’ANAC.

Le Linee Guida individuano poi quali reati possono portare all’esclusione:

  • reati fallimentari(bancarotta semplice e fraudolenta, omessa dichiarazione dei beni da comprendere nell’inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito);
  • reati tributariex art.74/200;
  • reati societari;
  • delitti contro l’industria e il commercio;
  • reati previsti dal d.lgs. 321/2001 sulla responsabilità amministrativa della società;
  • esercizio abusivo della professione e reati urbanistici (ad es. realizzazione di lavori in totale difformità dal titolo edilizio, lottizzazione abusiva e realizzazione senza permesso su beni tutelati;
  • reati contro la Pa come la turbata libertà degli incanti, la turbata scelta del contraente, l’inadempimento contrattuale o l’astensione dagli incanti e frode nelle forniture alla pubblica amministrazione

Sulle interdizioni stabiliscono che se la sentenza penale di condanna non fissa la durata della pena accessoria, è stabilita un’interdizione di cinque anni. Se la pena è di durata inferiore a cinque anni l’interdizione è pari alla durata della pena principale. In assenza di una sentenza penale di condanna, invece, la durata dell’interdizione sarà pari a tre anni decorrenti dalla data dell’accertamento del fatto.