Le Linee guida sugli appalti sottosoglia: l’indagine di mercato e l’albo di fiducia

 

Come selezionare i soggetti da invitare ad una procedura negoziata per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria?

Nelle Linee guida n. 4 l’ANAC individua due possibili strumenti: l’indagine di mercato e il cosiddetto elenco di fiducia.

La stazione appaltante può procedere all’indagine di mercato secondo una propria modalità purché segua alcune indicazioni, quali la differenziazione delle indagini in base all’importo/complessità dell’affidamento e il rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

Secondo le Linee guida, la pubblicità che accompagna lo svolgimento dell’indagine deve essere garantita o attraverso la pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato sul profilo del committente o attraverso altre modalità. Gli strumenti di pubblicità devono comunque essere proporzionati all’importo e alla complessità del contratto e non possono durare meno di 15 giorni.

Infine l’avviso dell’indagine di mercato deve indicare: il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economico – finanziaria, le capacità tecniche e professionali richieste, il numero minimo e massimo dei concorrenti ammessi e, nel caso di precisazione del numero massimo, i criteri di selezione.

Come abbiamo visto, la stazione appaltante ha dunque a disposizione varie possibilità di scelta in ordine ai contenuti sui quali avviare l’indagine di mercato, mentre ha un vincolo maggiore per ciò che attiene alle forme di pubblicità cui la stessa deve essere sottoposta.

I soggetti da invitare alla procedura negoziata possono anche essere individuati nell’ambito di un elenco detto “di fiducia”.

Le Linee guida stabiliscono che deve esserci un avviso pubblico con cui l’ente appaltante rende nota la sua intenzione di costituire un elenco di fiducia, elenco sottoposto anch’esso ad adeguata pubblicità. L’avviso deve indicare i requisiti di carattere generale degli operatori economici – ed eventualmente i requisiti minimi richiesti per l’iscrizione – nonché le modalità di selezione degli operatori da invitare alla gara.

L’iscrizione all’elenco non ha limiti temporali; tuttavia l’ente appaltante deve prevedere le modalità di revisione dell’elenco secondo una propria tempistica. Sono esclusi dall’elenco gli operatori economici che abbiano commesso una grave negligenza, malafede o un grave errore professionale. Per l’iscrizione agli albi di fiducia, poi, basta un’autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000; ciò presuppone che la stazione appaltante non verifichi la veridicità di quanto autodichiarato.

Sia per l’indagine di mercato sia per l’elenco di fiducia, la stazione appaltante deve indicare il criterio di selezione scelto, criterio che deve essere oggettivo, coerente con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e rispettoso dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Nel caso in cui nell’avviso di indizione dell’indagine di mercato o di istituzione dell’elenco di fiducia non venga individuato il criterio di selezione, le Linee guida indicano una strada alternativa: il sorteggio.

Anche questo criterio deve essere debitamente pubblicizzato nell’avviso pubblico e la stazione appaltante deve rendere noti, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di svolgimento, adottando le opportune misure volte ad evitare che i nominativi degli operatori selezionati vengano resi noti prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

Per sua natura il sorteggio non è, però, un criterio oggettivo … sì semplifica le cose, ma suscita anche qualche dubbio …

Allegato: Linee Guida n.4 sull’affidamento degli appalti sotto soglia