Il DM sulla Direzione Lavori verso la Gazzetta Ufficiale?

Nei giorni scorsi è apparsa su vari organi di stampa la notizia secondo cui il Decreto del MIT sulla Direzione dei Lavori starebbe per approdare alla Gazzetta Ufficiale.

Ciò nonostante lo stesso abbia ottenuto uno solo dei previsti pareri delle Camere? Quello della commissione Ambiente della Camera dei deputati.

Eravamo rimasti al 12 febbraio scorso, quando il Consiglio di Stato aveva dato il via libera alla bozza di DM, seppur con diverse raccomandazioni. Ma dopo cosa è successo?

Sono state recepite le raccomandazione del Consiglio di Stato?

La Commissione Lavori Pubblici del Senato ha reso il proprio parere?

E senza questo parere il Ministro ha firmato il DM?

E la corte dei Conti l’ha registrato?

Onestamente ci sono troppi interventi privi della relativa documentazione.

Mancano anche gli estremi della registrazione della Corte dei Conti.

Di certo abbiamo solo il Parere del Consiglio di Stato che a febbraio approvava con le seguenti prescrizioni:

  1. Sull’articolo 2, relativo alle incompatibilità, evidenziava che “la sede appropriata per la disciplina delle incompatibilità, per le limitazioni soggettive che ne discendono, è la legge”; tuttavia, in caso di mantenimento dell’articolo, occorrerebbe chiarire i casi di incompatibilità degli incarichi professionali. Il testo del decreto prevede infatti che il direttore dei lavori non possa accettare nuovi incarichi dall’esecutore fino all’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Secondo il Consiglio di Stato occorrerebbe eliminare l’aggettivo “nuovi” poiché sussiste incompatibilità anche se il direttore non ha mai ricevuto incarichi dall’esecutore.
  2. Sull’articolo 3, relativo ai Rapporti con le altre figure, raccomandava di chiarire i rapporti tra il DL e il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione. Nella bozza esaminata rileva infatti una contraddizione laddove si afferma che il coordinatore deve rapportarsi con il Direttore Lavori e al contempo operare in piena autonomia. Allo stesso modo non risulta chiaro il ruolo di coordinamento tra queste due figure svolto dal RUP. Richiama a tal proposito il testo unico di settore invitando a rispettare i contenuti di carattere generale.
  3. Sull’articolo 6, relativo alle Attestazione dello stato dei luoghi, raccomandava di chiarire meglio le circostanze in cui il RUP può chiedere l’attestazione dello stato dei luoghi anche prima della sottoscrizione del contratto. In particolare, la bozza prevede che il direttore dei lavori fornisca al RUP l’attestazione prima dell’avvio della procedura di gara “ed eventualmente”, su richiesta del RUP, “anche prima della sottoscrizione del contratto”. Poiché il momento dell’avvio della procedura e quello della sottoscrizione del contratto sono cronologicamente successivi, a parere del Consiglio di Stato sarebbe opportuno precisare meglio dette circostanze e chiarire anche quelle in cui il DL deve aggiornare l’attestazione originaria oppure chiedere una nuova attestazione.
  4. Sull’articolo 7, relativo alla Consegna dei lavori, evidenziava preliminarmente la disorganicità delle disposizioni. Inoltre, sulla previsione di rimborso spettante all’esecutore in caso di recesso del contratto per ritardata consegna ascrivibile alla stazione appaltante, ritiene che sarebbe preferibile riportare la disposizione al capitolato speciale. Esprime considerazioni analoghe relativamente all’accettazione del recesso dell’esecutore da parte della stazione appaltante, esclusa in caso di rilevante ritardo nella consegna lavori (comma 5). Segnala, tra l’altro, l’ambiguità del comma 4 riguardo alla categoria di spese rimborsate all’esecutore in caso di accoglimento di recesso per ritardata consegna dei lavori.
  5. Sull’articolo 8, relativo all’Accettazione dei materiali, evidenziava che la formulazione della norma proposta lascerebbe intendere che il rifiuto dei materiali rappresenti un obbligo e non una facoltà del direttore dei lavori.

Ci piacerebbe capire se e come il decreto – se davvero registrato dalla Corte di Conti – abbia recepito queste raccomandazioni.

Siamo pazienti.