DM sul Direttore dei Lavori. Il Consiglio di Stato dice si! Con consigli.

La scorsa settimana avevamo evidenziato di come le commissioni di Camera e Senato avessero condizionato l’esame del DM al previo e necessario passaggio in Consiglio di Stato, trattandosi di un nuovo testo.

Risulta oggi che, con nota del 27 dicembre 2017, il MIT aveva già trasmesso la nuova revisione del DM anche al Consiglio di Stato che, con parere di lunedì 12 febbraio, ha approvato – sebbene con alcune raccomandazioni –  il nuovo testo.

A seguire le raccomandazioni maggiormente significative.

Sull’articolo 2, relativo alle incompatibilità, evidenzia che “la sede appropriata per la disciplina delle incompatibilità, per le limitazioni soggettive che ne discendono, è la legge”. Tuttavia, in caso di mantenimento dell’articolo, occorrerebbe chiarire i casi di incompatibilità degli incarichi professionali. Il testo del decreto prevede infatti che il direttore dei lavori non possa accettare nuovi incarichi dall’esecutore fino all’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Secondo il Consiglio di Stato occorrerebbe eliminare l’aggettivo “nuovi” poiché sussiste incompatibilità anche se il direttore non ha mai ricevuto incarichi dall’esecutore.

Sull’articolo 3, relativo ai Rapporti con le altre figure, raccomanda di chiarire i rapporti tra il DL e il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione. Nella bozza esaminata rileva infatti una contraddizione laddove si afferma che il coordinatore deve rapportarsi con il Direttore Lavori e al contempo operare in piena autonomia. Allo stesso modo non risulta chiaro il ruolo di coordinamento tra queste due figure svolto dal RUP. Richiama a tal proposito il testo unico di settore invitando a rispettare i contenuti di carattere generale.

Sull’articolo 6, relativo alle Attestazione dello stato dei luoghi, raccomanda di chiarire meglio le circostanze in cui il RUP può chiedere l’attestazione dello stato dei luoghi anche prima della sottoscrizione del contratto. In particolare, la bozza prevede che il direttore dei lavori fornisca al RUP l’attestazione prima dell’avvio della procedura di gara “ed eventualmente”, su richiesta del RUP, “anche prima della sottoscrizione del contratto”. Poiché il momento dell’avvio della procedura e quello della sottoscrizione del contratto sono cronologicamente successivi, a parere del Consiglio di Stato sarebbe opportuno precisare meglio dette circostanze e chiarire anche quelle in cui il DL deve aggiornare l’attestazione originaria oppure chiedere una nuova attestazione.

Sull’articolo 7, relativo alla Consegna dei lavori, evidenzia preliminarmente la disorganicità delle disposizioni. Inoltre, sulla previsione di rimborso spettante all’esecutore in caso di recesso del contratto per ritardata consegna ascrivibile alla stazione appaltante, ritiene che sarebbe preferibile riportare la disposizione al capitolato speciale. Esprime considerazioni analoghe relativamente all’accettazione del recesso dell’esecutore da parte della stazione appaltante, esclusa in caso di rilevante ritardo nella consegna lavori (comma 5). Segnala, tra l’altro, l’ambiguità del comma 4 riguardo alla categoria di spese rimborsate all’esecutore in caso di accoglimento di recesso per ritardata consegna dei lavori.

Sull’articolo 8, relativo all’Accettazione dei materiali, evidenzia che la formulazione della norma proposta lascerebbe intendere che il rifiuto dei materiali rappresenti un obbligo e non una facoltà del direttore dei lavori.

Aspettiamo con pazienza che il provvedimento trovi la strada della Gazzetta Ufficiale dopo il passaggio nelle Commissioni parlamentari.

Allegato 1: parere del Consiglio di Stato n.360 del 12.02.2018