DM sul Direttore dei Lavori: le Camere rinviano il parere.

Dietro front per il decreto del MIT che regola le funzioni del direttore dei lavori!

Le commissioni di Camera e Senato ritengono di non potersi esprimere sul nuovo provvedimento ricevuto dal MIT a fine dicembre scorso senza il preventivo parere del Consiglio di Stato. Ciò in quanto il testo inviato alle Camere risulterebbe totalmente differente da quello su cui a novembre 2016 i giudici di Palazzo Spada avevano espresso parere favorevole con condizioni ed osservazioni.

Il DM è allo stato composto da 33 articoli suddivisi nei seguenti 3 titoli:

  • Titolo I – Il direttore dei lavori (artt. 1-17);
  • Titolo II –  Il direttore dell’esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture (artt. 18-33);
  • Titolo III – Diposizioni finali (artt. 30-33).

Il titolo I dedicato al direttore dei lavori è, a sua volta, suddiviso nei seguenti Capi:

  • Capo I – Profili generali (artt. 1-5);
  • Capo II – Funzioni e compiti nella fase preliminare (artt. 6-7);
  • Capo III – Funzioni e compiti in fase di esecuzione (artt. 8-14);
  • Capo IV – Controllo amministrativo contabile (artt. 15-17).

Ricordiamo che il 5 dicembre scorso il MIT aveva inviato alla Conferenza unificata il testo riscritto per il previsto parere. Col parere del 6 dicembre la Conferenza Unificata aveva dato il via libera allo Schema di Decreto del MIT con una serie di suggerimenti. Dopo circa un mese di intenso confronto tecnico è stato inviato alle Camere un testo che presenta diverse variazioni rispetto alle precedenti revisioni. Di rilevante interesse la definizione delle condizioni di incompatibilità, le definizioni dei rapporti con il coordinatore della sicurezza, l’obbligo della contabilità computerizzata e alcune modifiche sulle varianti. In dettaglio:

  • l’art.2 stabilisce che il direttore dei lavori dovrà rispettare le regole sul conflitto di interessi (art.42 Codice Appalti) e non potrà avere interessi economici collegati al contratto; dal momento dell’aggiudicazione e fino all’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, il direttore dei lavori non potrà accettare nuovi incarichi professionali dall’esecutore;
  • l’art.3 prevede che se i ruoli di direttore dei lavori e di coordinatore per l’esecuzione dei lavori non sono assolti dalla stessa persona, il coordinatore “assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia, ancorché rapportandosi col direttore dei lavori”; ad assicurare il coordinamento tra le due figure è il RUP;
  • l’art.4 stabilisce l’obbligo della contabilità computerizzata; il mancato utilizzo di sistemi informatici è permesso solo per uno stretto periodo di tempo necessario per consentire alla stazione appaltante l’adeguamento al nuovo obbligo; in questo lasso di tempo la stazione appaltante deve motivarne le ragioni per le quali non utilizza la contabilità computerizzata e comunicarle all’ANAC; per i lavori sotto i 40mila euro sarà sufficiente, invece, una contabilità semplificata;
  • all’art.10 viene stabilito che il direttore dei lavori è tenuto a fornire al RUP l’ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni fissate dal Codice all’art.106, descrivendo la situazione di fatto per consentire di verificare le ragioni per cui si rende necessaria la variante, la non imputabilità alla stazione appaltante e la non prevedibilità al momento della redazione del progetto (comma 1); lo stesso art. al comma 5 stabilisce che le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o sia necessario impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formulazione di nuovi prezzi, che vanno valutati in base ai prezzari di cui all’art.23 comma 16 del codice o ricavati totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, e approvati dal RUP.

Fino all’entrata in vigore del DM continuano comunque ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli compresi fra il 178 e il 210 del D.P.R. 207/2010. Risultano invece già abrogate le disposizioni di cui agli articoli compresi fra il 147 e il 177.

Ci auspichiamo che il vuoto normativo sia colmato quanto prima. I tempi impiegati sino ad oggi non lasciano però grandi speranze. Appare del tutto improbabile che il DM possa trovare la strada della Gazzetta Ufficiale prima delle prossime elezioni!