Il controllo contabile nel DM sulla Direzione Lavori

Dopo l’ok del Consiglio di Stato manca veramente poco alla pubblicazione in Gazzetta del decreto sulla Direzione dei Lavori Pubblici.

Per i soggetti incaricati di tale compito si configurerà un nuovo scenario operativo laddove, in attuazione dell’art.111 co. 1 del Codice degli Appalti, dovranno tenere conto delle modalità e tipologia di atti attraverso i quali viene effettuata la propria attività garantendo trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità.

Ebbene, in tema di controllo contabile uno degli aspetti principali che le linee guida impongono rispetto al vecchio sistema è l’utilizzo di piattaforme digitali.

Tale aspetto è chiaramente disciplinato nelle previsioni di cui all’articolo 17 della bozza di decreto del MIT laddove viene stabilito che “la contabilità dei lavori è effettuata mediante l’utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nelle presenti linee guida e nel Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii). Previsione questa confermata dal Consiglio di Stato nel parere dello scorso 23.01.2018.

Le piattaforme elettroniche consentono quindi la possibilità di operare in maniera remota, quindi a distanza, ma sempre garantendo interoperabilità a mezzo di formati aperti non proprietari.

Gli strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l’autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti.

Anche l’utilizzo di software per la contabilità diventa la regola!

IL Decreto stabilisce infatti che il mancato utilizzo dei programmi di contabilità computerizzata diventa l’eccezione ed è ammissibile solo con congrua motivazione da parte della stazione appaltante e solo per il periodo strettamente necessario all’adeguamento della stazione appaltante stessa.