DM sui 3 livelli di progettazione: via libera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Finalmente il decreto attuativo del Codice Appalti sui tre livelli di progettazione inizia a vedere la luce! La scorsa settimana il CSLLPP ha, infatti, espresso parere positivo sulla bozza di decreto seppur con alcune modifiche e indicazioni.

Il CSLLPP ha chiesto in particolare di inserire tra gli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica anche l’elenco delle autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, intese, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione ed esercizio dell’intervento. Elenco, questo, che andrebbe aggiornato e richiesto anche a livello di progetto definitivo, come previsto all’articolo 16, comma 2, lett. u).

Ulteriore integrazione riguarda l’articolo 8, comma 7, lett. n) ed in particolare l’aggiornamento e l’inserimento di un quadro documentato delle forme e fonti di finanziamento per la copertura della spesa, specificando le relative disponibilità di risorse mediante il rinvio ai provvedimenti amministrativi che garantiscono tali coperture.

Sostanzialmente, lo schema di decreto conferma l’obiettivo da sempre prefissato: garantire una progettazione orientata ad assicurare, nei tre livelli di approfondimento tecnico (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo), la qualità del processo e del progetto, il rispetto delle regole tecniche, la sostenibilità economica, territoriale e ambientale, la sicurezza e il miglior rapporto tra benefici e costi di costruzione, manutenzione e gestione in relazione al ciclo di vita dell’intervento.

L’anello centrale della catena rimane sempre il progetto definitivo.

In tal senso vengono sostanzialmente confermati i contenuti dell’Allegato XXI al D.Lgs. 163/2006 che al comma 1 dell’art.11 evidenziava che “Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato, sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi, nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo”.

Vengono poi sostanzialmente confermati anche i contenuti dell’art.35 del DPR 554/99 secondo cui “Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare”.

Le novità degne di nota sono dunque rinvenibili solo nel primo livello della progettazione che, in sostanza, sostituisce il preliminare anticipando quello che, nel vecchio sistema, veniva fatto nel quadro del definitivo.

A seconda della complessità dell’opera da realizzare, il primo livello può dividersi in due fasi.  Nella prima il progettista redigerà il documento di fattibilità delle alternative progettuali, il DOCFAP, che sarà sviluppato con un livello di approfondimento differenziato a seconda del tipo e della dimensione dell’opera. Nella seconda fase si svilupperanno i contenuti del progetto di fattibilità scelto.

In ogni caso, il progetto dovrà essere sempre accompagnato da:

  • una relazione generale, da cui si evincano le motivazioni delle scelte operate dal progettista;
  • una relazione tecnica, con indagine e studi specifici, come i livelli prestazionali dell’intervento, la presenza di eventuali interferenze e il contesto urbanistico.

Dovrà inoltre contenere gli elaborati grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, nonché l’eventuale scelta in merito alla mancata suddivisione dell’intervento in lotti funzionali le modalità con cui redigere il quadro economico da allegare al progetto.

Il documento di fattibilità delle alternative progettuali dovrà essere sempre redatto per:

  1. interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione, adeguamento normativo, riqualificazione energetica, riqualificazione urbana, rigenerazione urbana su immobili esistenti
  2. nuove opere con investimenti inferiori a 10 milioni di euro, prive di introiti tariffari
  3. opere con investimenti superiori a 10 milioni di euro, prive di introiti tariffari
  4. opere di qualsiasi dimensione per le quali è prevista una tariffazione del servizio

Il passaggio alle nuove regole non sarà immediato. Occorre attendere l’approvazione e la successiva pubblicazione in gazzetta.

Allegato: Schema di DM sui livelli di progettazione.