Le novità più curiose del DM sulla Direzione Lavori e sulla Fase Esecutiva

Con questa news riprendiamo l’analisi del DM 49.

Non esistono più regole per la nomina del direttore dei lavori che resta dunque disciplinata solo dall’art.111 comma 1 del Codice Appalti. Consegue che quando la direzione dei lavori non può essere svolta da personale interno alla stazione è affidata ad altre PA, al progettista o ad altri soggetti scelti con una gara ex art. 31, comma 8, del Codice.

Per quanto riguarda i requisiti del D.L. vale quanto disposto dall’art.24, comma 5 del Codice secondo cui, indipendentemente dalla natura giuridica dell’affidatario, l’incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e dei requisiti di qualificazione fissati con decreto del MIT 263/2016.

Rispetto alla bozza iniziale, sono cancellate le condizioni di incompatibilità.

Nei rapporti DL/RUP permane la previsione dall’art. 101 comma 1 del Codice secondo cui il RUP è l’interlocutore dal quale il DL riceve le istruzioni occorrenti per garantire la regolarità dei lavori.

Nei rapporti DL/Esecutore il decreto chiarisce all’art. 2 che resta di competenza del primo l’emanazione di ordini di servizio da comunicare al Rup e annotare, con sintetiche motivazioni, sul giornale dei lavori.

All’articolo 3 vien invece disciplinato il controllo del rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma.

Ai sensi dell’art. 15 la contabilità dovrà essere invece esclusivamente computerizzata! Diviene cioè obbligatorio utilizzare strumenti elettronici e il loro mancato utilizzo è consentito solo per lo stretto periodo occorrente alla stazione per l’adeguamento.

Sulle riserve viene introdotta la novità probabilmente più curiosa. Infatti, secondo l’articolo 9 del DM tutta la materia “riserve” dovrà essere disciplinata dai Capitolati Speciali. Ciò nonostante lo stesso decreto sia zeppo di indicazioni riferite all’iscrizione delle riserve:

  • all’articolo 1, comma 1 si stabilisce che l’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio del direttore dei lavori fatta salva la facoltà di iscrivere riserva;
  • all’articolo 5, comma 9 si prevede la decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve sui ritardi nel caso in cui – in caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili – l’appaltatore non presenti un programma di esecuzione che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili:
  • all’articolo 5, comma 14 si prevede che in caso di ritardata consegna dei lavori la richiesta di pagamento degli importi spettanti deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell’istanza di recesso, e deve essere formulata mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna;
  • all’articolo 10, comma 5 si prevede che in caso di sospensione dei lavori le riserve debbano essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa tranne che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è invece sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa;
  • all’articolo 14, comma 1, lettera a) si prevede che il giornale dei lavori contenga l’annotazione delle contestazioni dell’appaltatore;
  • all’articolo 14, comma 1, lettera c) si prevede che le domande dell’esecutore, unitamente alle deduzioni del direttore dei lavori, siano riportate nel registro di contabilità;
  • all’articolo 14, comma 1, lettera c) si prevede che, all’atto della firma del conto finale, l’appaltatore non può iscrivere domande per oggetto o importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità oltre a dover confermare le riserve già iscritte negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione contemplata dall’articolo 208 del Codice o l’accordo bonario di cui all’articolo 205 dello stesso d.lgs. n. 50/2016.

Desta dunque parecchie perplessità la norma introdotta che rimanda ai Capitolati Speciali la regolamentazione quando poi – come visto – lo stesso decreto si occupa di regolamentare diversi situazioni in materia di riserve. Delle due l’una: o vale per tutti i casi o non vale per nessuno.

Solita confusione!

Discende ovvia la perplessità manifestata in questi giorni dagli operatori.

Prima fra tutti l’ANCE che ha pubblicato un documento molto critico sull’argomento. Ritiene infatti l’ANCE che la previsione in esame produce «evidenti rischi di una possibile compressione dei diritti dell’appaltatore» e fa prevedere un «aumento del contenzioso». L’istituto delle riserve che «assolve il ruolo di strumento di riequilibrio contrattuale» viene completamente lasciato alla discrezionalità della committenza, in occasione della redazione del capitolato di appalto.

La previsione in parola preoccupa molto i costruttori al punto che ritengono la scelta assolutamente non condivisibile, oltreché foriera di possibile aumento di contenzioso perché rimette la regolamentazione di un istituto a carattere generale, che incide direttamente sull’equilibrio contrattuale, alla discrezionalità delle singole stazioni appaltanti, ossia di una delle parti, e non alla legge con disposizioni a carattere generale.

Appuntamento alla prossima puntata per l’analisi degli ulteriori aspetti critici.