Nuovo codice appalti: le norme relative al Collaudo

Il collaudo è lo strumento attraverso il quale la stazione appaltante accerta che l’opera sia stata eseguita in conformità ai patti contrattuali e alla regola dell’arte. Alle disposizioni preliminari ed al meccanismo procedurale di detto accertamento era dedicato l’intero Titolo XII del Reg. 554/99. Nel successivo Reg. 207/2010 l’argomento è invece trattato dall’articolo 215 all’art. 238 del Titolo X.

Il nuovo codice appalti, di cui al DLgs 50/2016, tratta l’argomento all’art. 102. Il comma 8 di detto articolo prevede che con decreto del MIT siano disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo. Stabilisce altresì che, sino all’entrata in vigore di detto decreto, si applichi l’art. 216 comma 16 ovvero si faccia riferimento alle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X (nonché agli allegati e alle parti di allegati ivi richiamate) del Reg. n. 207/2010.

Il comma 8 dell’art. 102 del nuovo codice DLgs 50/2016 prevede i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possano essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2.

L’articolo è stato, di recente, modificato dalla bozza decreto correttivo del nuovo codice appalti in via di definizione. Col correttivo viene introdotta la soglia entro cui si può sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione, ponendo così rimedio al vuoto normativo che si sarebbe inevitabilmente configurato sino all’emanazione del decreto del MIT. La bozza di correttivo prevede che, fino all’adozione del summenzionato decreto, il certificato di collaudo sia sempre sostituito dal certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo fino a 500.000 euro e per servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie.

Per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e non eccedente 1 milione di euro è invece facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione.

In questi casi il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Con l’art. 102 comma 3 del DLgs 50/2016 viene poi confermato che “il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori” salvo la possibilità di estendere a 12 mesi detto termine in casi di particolare complessità dell’opera individuati dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Lo stesso comma conferma poi il carattere provvisorio del certificato di collaudo per i due anni successivi alla sua emissione. Al successivo comma 4 prevede espressamente “all’esito positivo del collaudo … il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio …  e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666 secondo comma del codice civile”.

Con riferimento a quest’ultima previsione pare interessante segnalare che la bozza di decreto correttivo del nuovo codice appalti ha modificato il comma 4 dell’art. 102 precisando che, all’esito del collaudo, il responsabile del procedimento rilascia il certificato di pagamento “nei termini di cui all’art. 4, commi 2, 3,4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231”. Ciò al fine di allineare il termine per il rilascio del certificato di pagamento a quanto disposto dall’art. 4, comma 2, del DLgs 231/2002 che prevede il termine di 30 giorni dalla verifica della prestazione, ovvero un termine superiore, ma solo se pattuito dalle parti in modo esplicito e, comunque,  non superiore a 60 giorni quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.

Al comma 5 del menzionato art. 102 il nuovo codice prevede poi che “salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo”.

In buona sostanza occorre attendere 2 anni per la chiusura definitiva di tale vincolo. Permane comunque la responsabilità decennale nelle ipotesi previste dall’art. 1669 del Codice Civile.

Il nuovo codice appalti all’art. 103 modifica la percentuale di garanzia fideiussoria progressivamente svincolata, che passa dal 75% previsto dall’art. 113 del DLgs 163/06 all’80%. L’ammontare residuo – pari al 20% dell’iniziale importo garantito – può essere svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o, comunque, decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

La stazione appaltante, ai sensi del comma 6 dell’art. 103, subordina la liquidazione della rata di saldo ad una nuova fideiussione che garantisca per gli eventuali vizi riscontrati nei 2 anni in cui il collaudo rimane provvisorio.

La procedura descritta è quella classica del collaudo finale dell’opera. In taluni casi il collaudo finale è preceduto dal cosiddetto collaudo in corso d’opera.

Il nuovo codice appalti all’art. 150 prevede il ricorso al collaudo in corso d’opera per i lavori di cui al Capo III dello stesso ovvero per “Appalti nel settore dei beni culturali”, sempre che non  sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione.

È evidente che la questione sarà meglio chiarita solo con l’emanazione del decreto del MIT di cui al comma 8 dell’art. 102.