Transazioni ANAS? ANAC chiede l’abrogazione del parere preventivo

Con l’atto di segnalazione n. 3 dell’8 novembre 2017, l’ANAC ha manifestato al Governo osservazioni in ordine all’art. 49, comma 7, del DL 24 aprile 2017 n.50 convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96 secondo cui “ANAS S.p.A. è autorizzata per gli anni 2017, 2018 e 2019, nei limiti delle risorse di cui al comma 8, a definire, mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali, le controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall’iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento, laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui agli articoli 205 e 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con le modalità ivi previste, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della Società stessa, nonché apposito preventivo parere dell’Autorità nazionale anticorruzione“.

La norma autorizza quindi ANAS a “definire” il contenzioso pendente con le imprese, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione e parere preventivo dell’ANAC.

Tuttavia, secondo la stessa ANAC il parere preventivo previsto sarebbe riconducibile ai pareri obbligatori non vincolanti già previsti nel Codice che, quindi, vedono ANAS unico soggetto deputato a verificare la sussistenza dei presupposti per procedere con le transazioni.

In tale contesto, quale sarebbe allora il compito dell’Autorità? Semplice verifica di correttezza della procedura seguita?

Altro dubbio manifestato dall’Autorità: quali sono i contenziosi ricadenti nell’ambito di applicazione della norma? Tenuto conto che l’articolo fa riferimento agli articoli 205 e 208 del nuovo Codice dei contratti, non risulta chiara la ratio con cui la norma intende affrontare gli accordi bonari o le transazioni degli appalti affidati prima dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti.

Da qui, la segnalazione al Governo di valutare:

  1. l’“opportunità di procedere con l’abrogazione dell’art. 49, co. 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 conv. con mod. in legge, 21 giugno 2017, n. 96”
  2. l’opportunità “…. di intervenire a modificare la norma in maniera da chiarire quali sono i contenziosi ricadenti nel suo ambito di applicazione, tenuto conto del riferimento agli articoli 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016 operato dall’art. 49, co. 7 del più volte citato decreto legge, che sembrerebbe di conseguenza escludere i contenziosi ricadenti nell’ambito delle procedure di cui agli artt. 239 e 240 del previgente Codice dei contratti”.

Nel frattempo, in una intervista ad Edilizia & Territorio, nonostante sia risaputa la difficoltà con cui si sta procedendo nelle definizioni transattive e che, quindi, le transazioni medesime siano tutt’altro che in stato avanzato, Armani si limita a dichiarare che, a seguito dell’esperita perizia prevista dalla norma, i fondi disponibili per la definizione del contenzioso sarebbero “conformi” e che, quindi, i 700 milioni stanziati dal decreto sarebbero sufficienti per transigere tutto il contenzioso pregresso. Ergo? Nessuna difficoltà per la fusione con FS!

Auguri!