Transazioni ANAS? ANAC chiede l’abrogazione del parere preventivo

Con l’atto di segnalazione n. 3 dell’8 novembre 2017, l’ANAC ha manifestato al Governo osservazioni in ordine all’art. 49, comma 7, del DL 24 aprile 2017 n.50 convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96 secondo cui “ANAS S.p.A. è autorizzata per gli anni 2017, 2018 e 2019, nei limiti delle risorse di cui al comma 8, a definire, mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali, le controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall’iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento, laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui agli articoli 205 e 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con le modalità ivi previste, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della Società stessa, nonché apposito preventivo parere dell’Autorità nazionale anticorruzione“.

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La programmazione dei lavori pubblici

L’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, dispone sia in tema di programmazione dei lavori sia in tema di acquisti di beni e servizi prevedendo, al comma 1, che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.

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Nuovo codice appalti: le norme relative al Collaudo

Il collaudo è lo strumento attraverso il quale la stazione appaltante accerta che l’opera sia stata eseguita in conformità ai patti contrattuali e alla regola dell’arte. Alle disposizioni preliminari ed al meccanismo procedurale di detto accertamento era dedicato l’intero Titolo XII del Reg. 554/99. Nel successivo Reg. 207/2010 l’argomento è invece trattato dall’articolo 215 all’art. 238 del Titolo X.

Il nuovo codice appalti, di cui al DLgs 50/2016, tratta l’argomento all’art. 102. Il comma 8 di detto articolo prevede che con decreto del MIT siano disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo. Stabilisce altresì che, sino all’entrata in vigore di detto decreto, si applichi l’art. 216 comma 16 ovvero si faccia riferimento alle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X (nonché agli allegati e alle parti di allegati ivi richiamate) del Reg. n. 207/2010.

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Lo stato degli strumenti di attuazione del nuovo codice

Anche col correttivo del codice viene confermata la scelta di una regolamentazione flessibile in luogo di un classico regolamento. In particolare per l’attuazione del nuovo codice viene prevista l’emanazione di:

  • Decreti attuativi;
  • Linee guida da approvarsi con decreti attuativi;
  • Linee guida senza occorrenza di decreti attuativi;
  • Norme capitolari di dettaglio.
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