Risultano ancora in fase di revisione le Linee guida ANAC di cui all’art. 111 comma 1 del nuovo codice che definiscono l’attività di controllo tecnico, contabile e amministrativo dei lavori.
L’art. 216 del nuovo codice appalti, recante “Disposizioni transitorie e di coordinamento”, prevede al comma 17 che in attesa del decreto di emanazione delle suddette linee guida continuino ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, Capi I e II (articoli da 178 a 210) nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate del vecchio regolamento. Lo stesso articolo abroga, invece, sin dall’entrata in vigore del nuovo codice appalti, gli articoli di cui alla Parte II, Titolo IX Capo III, ovvero gli articoli da 211 a 214 “Norme generali per la tenuta della contabilità”.