L’evoluzione delle spese generali nel prezzo di appalto

Nella formazione di un singolo prezzo e, come sommatoria dei singoli prezzi, nella valutazione del complessivo importo di un appalto di opera pubblica, ai costi, oltre che l’Utile si aggiungono le Spese Generali. L’incidenza di tali elementi è fissata storicamente per Legge e rimane in carico all’impresa il suo eventuale scostamento. Sia negativo che positivo.

Le Spese Generali rappresentano il costo dell’organizzazione d’impresa, la sua amministrazione e conduzione. Variano ovviamente da organizzazione a organizzazione e dipendono poi anche dalla tipologia di opera che si deve realizzare.

Ma in base alla legge da cosa sono concretamente formate?

Una prima elencazione delle componenti si rinviene nella circolare dell’allora Ministero dei Lavori Pubblici n. 15824 del 22.10.1947. L’elenco comprendeva:

  1. l’imposta sull’entrata
  2. l’imposta di registro e di accessorie
  3. le spese di contratto
  4. le spese di personale, di locali di ufficio e della direzione centrale dell’appaltatore
  5. la gestione amministrativa della mano d’opera di cantiere
  6. la direzione tecnica del cantiere.

A seconda della natura e dell’importanza dei lavori sempre la richiamata circolare indicava l’incidenza delle spese generali in un range compreso fra l’8% e il 12%.

L’art. 34 del regolamento 554 aumentava l’incidenza nel range compreso fra il 13 e il 15 % a seconda della categoria e tipologia dei lavori senza entrare nel merito dei contenuti.

Con l’articolo 32 del regolamento 207 viene aggiornato l’elenco della vecchia circolare e stabilito che le spese generali comprendono:

  1. le spese di contratto ed accessorie e l’imposta di registro;
  2. gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
  3. la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore;
  4. la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
  5. le spese per l’impianto, la manutenzione, l’illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
  6. le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
  7. le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
  8. le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell’organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
  9. le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere;
  10. le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l’ufficio di direzione lavori;
  11. le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
  12. le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
  13. le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 86, comma 3-bis, del codice;
  14. gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.

Sempre l’art. 32 aumenta l’incidenza massima e porta il range fra il 13 e il 17 %.

Sarebbe auspicabile che nei prossimi aggiornamenti normativi le organizzazioni di categoria prendessero posizione sull’argomento e prospettassero una reale valutazione delle componenti e della loro effettiva incidenza per adeguarla ai sempre più pesanti adempimenti amministrativi previsti.