Il Correttivo interviene sulla gestione dei pareri e delle interferenze.

L’articolo 17 del D.Lgs. n. 56/2017 introduce novità rilevanti al corpo dell’articolo 27 del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina le “Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori”.

In particolare, il nuovo comma 1-bis prevede che nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all’annullamento di un precedente appalto, basati quindi su progetti per i quali risultino scaduti i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non siano intervenute variazioni nel progetto e in materia di regolamentazione ambientale, paesaggistica e antisismica né in materia di disciplina urbanistica, restino confermati, per un periodo comunque non superiore a cinque anni, i citati pareri, le autorizzazioni e le intese già resi dalle diverse amministrazioni o dagli enti interessati dai lavori.

Il comma 1-bis introduce, dunque, una vera e propria proroga degli atti di assenso delle amministrazioni e degli enti a condizione, tuttavia, che le ipotesi di ritiro, revoca o annullamento del precedente appalto non siano dipesi da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri, le autorizzazioni o le intese.

L’obiettivo della modifica introdotta è chiaro; fare in modo che il progetto da rimettere in gara, in assenza di variazioni progettuali in materie “sensibili” (localizzazione urbanistica, ambiente, paesaggio, anti-sismica), non debba essere sottoposto a ripetizione di tutto l’iter approvativo.

La norma impone tuttavia in capo al Responsabile Unico del Procedimento l’obbligo di procedere con una “specifica valutazione e attestazione” circa l’assenza di variazioni al progetto.

Il correttivo interviene poi su un altro punto critico dell’art.27. Quello che riguarda le “interferenze”.

Al comma 3 introduce infatti l’obbligo per gli enti gestori di servizi pubblici e reti di presentare – contestualmente al parere reso sul progetto di fattibilità in relazione alla localizzazione ed al tracciato dell’opera – un cronoprogramma di risoluzione delle interferenze. Aggiunge poi nel terzo periodo del comma 3 il riferimento al progetto di risoluzione delle interferenze disponendo che: «Salvo circostanze imprevedibili, le conclusioni adottate dalla conferenza in merito alla localizzazione o al tracciato, nonché al progetto di risoluzione delle interferenze, e alle opere mitigatrici e compensative, ferma restando la procedura per il dissenso di cui all’art. 14-bis, comma 3-bis e all’art. 14-quater, comma 3 della predetta legge 241/90, non possono essere modificate in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali, a meno del ritiro e della ripresentazione di un nuovo progetto di fattibilità».
Al comma 4 introduce poi l’obbligo per gli enti gestori delle interferenze, già note o prevedibili, di elaborare, a spese del soggetto aggiudicatore, il progetto di risoluzione delle interferenze di propria competenza e di provvedere alla successiva verifica di congruità dei costi relativi alla risoluzione.
Al comma 5 introduce infine la previsione della responsabilità patrimoniale in capo all’ente gestore per gli eventuali danni subiti dal soggetto aggiudicatore in termini di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori, in caso di mancato rispetto del programma di risoluzione delle interferenze.

L’introduzione del comma 1-bis e le modifiche introdotte ai commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 27 sono chiaramente finalizzate alla semplificazione del processo autorizzativo e alla responsabilizzazione degli enti gestori nella risoluzione delle interferenze.

Sarà la strada giusta? Lo speriamo tutti visto che le problematiche legate alla risoluzione delle interferenze hanno pesantemente condizionato l’esecuzione di quasi tutti i lavori da sempre.