Correttivo Appalti: il computo metrico estimativo entra a far parte dei documenti contrattuali

Il recente correttivo appalti di cui al D.Lgs. 56/2017 ha introdotto una importante novità in tema di “Modalità di affidamento” di cui all’art. 32 del Codice 50/2016.

In particolare, con l’art. 22 del decreto correttivo 56/2017, viene introdotto il comma 14-bis al richiamato art.32 per prevedere che i capitolati e il computo estimativo metrico richiamati nel bando o nell’invito facciano parte integrante del contratto.

La novità è conseguente al fatto che l’art. 137 del regolamento DPR 207/2010 comprendeva fra gli allegati al contratto solo:

  • il capitolato generale, se menzionato nel bando o nell’invito;
  • il capitolato speciale;
  • gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
  • l’elenco dei prezzi unitari;
  • i piani di sicurezza previsti dall’articolo 131 del codice;
  • il cronoprogramma;
  • le polizze di garanzia.

L’art.184 sempre del DPR 207 precisava poi esplicitamente che il computo metrico estimativo non dovesse intendersi facente parte della documentazione contrattuale.

In un tale quadro previsionale il computo metrico estimativo era stato quindi sempre finalizzato all’individuazione dell’importo dei lavori da porre a base di gara.

Oggi, con la sua introduzione fra i documenti facenti parte del contratto, cambia di consistenza e finalità! Da un lato diventa infatti un elemento contrattuale impegnativo per le parti in tutte le sue componenti, compresa quella più importante e cioè l’individuazione delle singole quantità. Dall’altro lato non è più finalizzato alla sola individuazione dell’importo dei lavori da porre a base di gara ma diventa elemento di possibile continuo confronto fra quantità previste e quantità rese.

La modifica comporterà sicuri cambiamenti in tema di progettazione e responsabilità dei progettisti. Infatti, l’introduzione del computo nei documenti allegati al contratto comporterà l’occorrenza che lo stesso risponda senza variazioni significative a quanto riportato negli elaborati grafici del progetto esecutivo.

Ci si pone a questo punto una domanda: come arrivare ad ottenere un livello di definizione tale per cui le quantità del computo metrico siano attendibili al punto tale da considerare lo stesso computo documento contrattuale?

La risposta potrebbe essere l’adozione del BIM (Building Information Modelling) inteso come strumento multidimensionale che consente di affiancare alla fase di progettazione quella estimativa e, quindi, una corrispondenza precisa fra progetto e quantità. La novità introdotta non può che essere letta e circostanziata in tale direzione. La volontà del legislatore di confermare la centralità della progettazione.