Le ultime novità sui termini di pagamento degli acconti e del saldo lavori

Col D.lgs.192/2012 il ns. paese ha recepito la Direttiva Europea 2011/7/U in base alla quale il pagamento dei crediti dovrebbe intervenire entro 30 giorni dalla data della loro maturazione, compresi quelli riferibili alla pubblica amministrazione.

L’applicazione di tale regola – soprattutto nella materia dei lavori pubblici – non è stata tuttavia mai concretizzata con la conseguenza che l’Europa, a più riprese e con varie forme, ha chiesto l’adeguamento.

Di fatto, già secondo la previsione dell’art. 143 del Regolamento 207, i Certificati di Pagamento dovevano essere emessi entro 45 giorni dalla data di maturazione del SAL e il relativo pagamento doveva intervenire entro 30 giorni dal Certificato. Di conseguenza, secondo la previsione del Codice 163 e delle sue norme regolamentari, per il pagamento dei debiti era concesso alla PA un tempo massimo di 75 giorni dalla maturazione del credito, in evidente violazione della direttiva Europea e della norma di recepimento che prevedeva, invece, un termine massimo di 30 giorni.

La violazione non viene sanata neppure col successivo Codice 50/2016 che, col correttivo 56, aumentava inspiegabilmente a 45 giorni il tempo utile per l’emissione del Certificato di Pagamento decorrente dall’adozione del SAL (da intendere maturazione del credito?!) e  nulla prevedeva, invece, sul termine di pagamento del certificato.

A seguito di una serie di richiami della Commissione europea, col comma 586 della legge di Bilancio 2018, si provava a sanare la violazione ripristinando il termine preesistente e prevedendo quindi che i Certificati di Pagamento fossero emessi “…..nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori….”.  Neppure questa modifica risolveva però la violazione in quanto non si stabiliva un termine per il pagamento bensì un termine di 30 giorni per l’emissione del CP. Nulla era ancora previsto sul termine di pagamento del certificato.

In considerazione di ciò Bruxelles avviava la procedura di infrazione n. 2017/2090 in relazione alla non conformità del diritto nazionale italiano alla direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento. In particolare, la Commissione Europea evidenziava che l’articolo 113bis del Codice dei Contratti 50/2016 violava la direttiva europea che impone alle autorità pubbliche di eseguire i pagamenti non oltre 30 giorni o, in casi singolarmente motivati, 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o, se del caso, al termine della procedura di verifica della corretta prestazione dei servizi.

Per interrompere la procedura di infrazione a maggio scorso è stato avviato l’iter di un disegno di legge che sanasse una volte per tutte la violazione.

Tale disegno di legge, approvato dal Senato il 5 dicembre scorso, prevede che l’art. 113bis del Codice dei contratti 50/2016 sia modificato per stabilire che il termine dei 30 giorni sia riferito al pagamento e non all’emissione del Certificato di Pagamento da emettersi contestualmente al SAL o, al massimo, entro 7 giorni dal SAL medesimo. Prevede poi che per il saldo il responsabile unico del procedimento rilasci il certificato di pagamento entro sette giorni dall’esito positivo del collaudo in modo che il pagamento possa intervenire entro 30 giorni dal Certificato di Collaudo.

Attendiamo l’approvazione definitiva della camera con l’auspicio che sia confermato il testo per come emendato dalla commissione Politiche UE del Senato:

”Art. 113-bis. – (Termini di pagamento. Clausole penali).

  1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.
  2. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
  3. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
  4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”.