Il RUP ha come noto una funzione centrale in tutte le fasi del processo realizzativo dell’opera pubblica compresa quella esecutiva, sebbene spesso priva di adeguata considerazione.
Vale a tal proposito rammentare che con l’aggiornamento delle linee guida sul RUP, pubblicate sulla G.U. 260 del 7 novembre scorso, vengono dettagliati i compiti che il RUP è chiamato a svolgere in questa fase. Secondo tale dettaglio in estrema sintesi:
a) autorizza il direttore dei lavori alla consegna dopo che il contratto è divenuto efficace;
b) accerta l’effettiva data di inizio nonché del rispetto di ogni altro termine di svolgimento delle operazioni;
c) effettua un controllo continuo sull’esecuzione delle prestazioni con accessi e verifiche anche a sorpresa;
d) valuta il rispetto di tutte le misure in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana;
e) controlla i livelli di qualità delle prestazioni rese e accertare il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni affidate a:
- Direttore dei Lavori
- Direttore dell’esecuzione del contratto di servizi e forniture
- Coordinatore in materia di salute e di sicurezza
f) accerta che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria;
g) controlla il progresso e lo stato di avanzamento dei lavori sulla base delle evidenze e delle informazioni fornite dal Direttore dei Lavori al fine del rispetto degli obiettivi dei tempi, dei costi, della qualità delle prestazioni, del controllo dei rischi; del rispetto della normativa tecnica; del rispetto delle clausole specificate nella documentazione contrattuale;
h) gestisce le varianti mediante:
- valutazione puntuale delle ragioni che le rendono necessarie
- valutazione e analisi di sussistenza dei presupposti normativi per la loro istruzione
- approvazione degli eventuali nuovi prezzi concordati
- trasmissione all’ANAC di quelle eccedenti il 10% dell’importo contrattuale
i) dispone la sospensione dei lavori in caso di accertate necessità o di pubblico interesse;
j) dispone la ripresa non appena siano venute a cessare le cause;
k) attiva il procedimento di accordo bonario ex art. 205;
l) fornisce proprio parere sulla proposta di transazione ex art. 208;
m) dispone la risoluzione del contratto allorquando accerti sussistenti i presupposti concreti;
n) rilascia il certificato di pagamento;
o) avvia le operazioni di collaudo.