Il RUP nella fase esecutiva secondo l’aggiornamento delle linee guida

Il RUP ha come noto una funzione centrale in tutte le fasi del processo realizzativo dell’opera pubblica compresa quella esecutiva, sebbene spesso priva di adeguata considerazione.

Vale a tal proposito rammentare che con l’aggiornamento delle linee guida sul RUP, pubblicate sulla G.U. 260 del 7 novembre scorso, vengono dettagliati i compiti che il RUP è chiamato a svolgere in questa fase. Secondo tale dettaglio in estrema sintesi:

a) autorizza il direttore dei lavori alla consegna dopo che il contratto è divenuto efficace;

b) accerta l’effettiva data di inizio nonché del rispetto di ogni altro termine di svolgimento delle operazioni;

c) effettua un controllo continuo sull’esecuzione delle prestazioni con accessi e verifiche anche a sorpresa;

d) valuta il rispetto di tutte le misure in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana;

e) controlla i livelli di qualità delle prestazioni rese e accertare il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni affidate a:

  • Direttore dei Lavori
  • Direttore dell’esecuzione del contratto di servizi e forniture
  • Coordinatore in materia di salute e di sicurezza

f) accerta che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria;

g) controlla il progresso e lo stato di avanzamento dei lavori sulla base delle evidenze e delle informazioni fornite dal Direttore dei Lavori al fine del rispetto degli obiettivi dei tempi, dei costi, della qualità delle prestazioni, del controllo dei rischi; del rispetto della normativa tecnica; del rispetto delle clausole specificate nella documentazione contrattuale;

h) gestisce le varianti mediante:

  • valutazione puntuale delle ragioni che le rendono necessarie
  • valutazione e analisi di sussistenza dei presupposti normativi per la loro istruzione
  • approvazione degli eventuali nuovi prezzi concordati
  • trasmissione all’ANAC di quelle eccedenti il 10% dell’importo contrattuale

i) dispone la sospensione dei lavori in caso di accertate necessità o di pubblico interesse;

j) dispone la ripresa non appena siano venute a cessare le cause;

k) attiva il procedimento di accordo bonario ex art. 205;

l) fornisce proprio parere sulla proposta di transazione ex art. 208;

m) dispone la risoluzione del contratto allorquando accerti sussistenti i presupposti concreti;

n) rilascia il certificato di pagamento;

o) avvia le operazioni di collaudo.