ANAC: pubblicato il testo definitivo delle Linee Guida sul Rup.

Con deliberazione n.1096 del 26 ottobre 2016 il Consiglio dell’Autorità ha finalmente approvato il testo definitivo delle Linee Guida n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del   procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni».

Le “nuove” Linee Guida, modificate e aggiornate a seguito dell’approvazione del decreto correttivo D. Lgs 56/2017 e della consultazione pubblica promossa dall’Anac lo scorso giugno, entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Molte della novità introdotte sono dovute all’adeguamento del testo alle disposizioni del decreto correttivo al Codice e riguardano in buona sostanza la nomina del Responsabile Unico del Procedimento, i suoi requisiti formativi e professionali e il suo ruolo in relazione ai nuovi strumenti di programmazione e progettazione. In particolare:

  • al punto 2 viene specificato che il Rup è individuato dal dirigente o da altro soggetto responsabile dell’unità organizzativa tra i dipendenti di ruolo inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche;
  • al punto 2.2 viene eliminata la previsione che ribadiva l’incompatibilità del ruolo di RUP con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice; resta fermo però che il RUP non può ricoprire il ruolo di Presidente della commissione, essendo tale posizione riservata ad un commissario esterno per espressa previsione dell’art. 77, comma 8, del Codice;
  • il punto 2.3 sulla formazione obbligatoria prevista per i soli iscritti agli albi professionali viene eliminato;
  • al punto 4.2 vengono previste 5 soglie di importo in luogo delle tre originarie; in particolare viene previsto che nelle procedure sotto la soglia di 150 mila euro sarà sufficiente avere tre anni di esperienza e un diploma; solo nella fascia tra 150mila e un milione di euro servirà un’esperienza almeno decennale; sopra il milione sarà necessaria una laurea triennale, mentre sopra la soglia comunitaria (5,2 milioni di euro) occorrerà una laurea magistrale; per appalti particolarmente complessi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, il RUP dovrà possedere anche adeguata formazione in materia di project management;
  • al punto 1, in virtù delle modifiche introdotte dal Codice all’art.3 comma 1, vengono aggiornate le disposizioni sui compiti del RUP nella fase di programmazione e progettazione;
  • al punto 5.2 viene specificato che il RUP si occupa della verifica della congruità delle offerte; nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, il RUP verifica la congruità delle offerte con l’eventuale supporto della commissione giudicatrice;
  • al punto 6 viene specificato chela consegna dei lavori avviene dopo che il contratto è divenuto efficace;
  • al punto 9.1 viene chiarito che la possibilità di coincidenza della figura del RUP con il progettista o con il direttore dei lavori/direttore dell’esecuzione del contratto incontra dei limiti nel disposto dell’art.26, comma 7 del Codice, che preclude lo svolgimento dell’attività di verifica del progetto con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione dei lavori o del collaudo.

Allegato 1: Linee Guida n.3/2017

Allegato 2: Relazione illustrativa Linee Guida n.3/2017