RUP: aggiornamento Linee Guida in consultazione fino al 28 giugno.

A pochi mesi dalla loro emanazione le linee guida n° 3 sul RUP necessitano già di aggiornamenti! Ciò sia per le molteplici richieste di chiarimenti ricevute dall’ANAC, sia per il loro adeguamento alle modifiche normative medio tempore intervenute!

L’ANAC ha quindi posto in consultazione fino alle ore 18.00 del 28 giugno sul proprio sito il testo adeguato. Fino a tale data sarà dunque possibile inviare osservazioni tramite gli appositi moduli.

Le integrazioni proposte riguardano in buona sostanza il ruolo del Responsabile Unico del Procedimento in relazione ai nuovi strumenti di programmazione e progettazione e forniscono chiarimenti sugli obblighi di formazione e requisiti formativi e professionali del Rup nonché su alcune procedure di sua competenza.

In particolare, con le queste integrazioni:

  • vengono aggiornate le disposizioni del paragrafo 5.1 sui compiti del RUP nella fase di programmazione e progettazione, con previsione di nuovi strumenti di programmazione e progettazione (quadro esigenziale, documento di fattibilità delle alternative progettuali e capitolato prestazionale);
  • viene eliminato il punto 2.3 sulla formazione obbligatoria prevista per i soli iscritti agli albi professionali, e viene invece rafforzato quanto previsto dal comma 9 dell’art.31 del Codice, che impone alle amministrazioni di sviluppare percorsi formativi per tutti i soggetti in possesso dei requisiti per svolgere il ruolo di responsabile di procedimento;
  • al nuovo punto 2.3 viene chiarito che il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice e che, in mancanza di soggetti idonei all’interno dell’organico, la SA può procedere alla nomina di un soggetto non sia in possesso dei requisiti richiesti, affidando lo svolgimento delle attività di supporto a soggetti aventi le specifiche competenze;
  • all’art.4, viene stabilito cheil RUP deve essere in possesso di una laurea triennale o quinquennale in materie attinenti l’oggetto dell’affidamento e vengono individuate, a titolo esemplificativo, alcune specifiche lauree tecniche richieste per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
  • all’art.4.3 la previsione che richiedeva la qualifica di project manager viene sostituita con la richiesta di adeguata formazione nella materia di project management;
  • all’art.6, lett. a) viene specificato chela consegna dei lavori avviene dopo che il contratto è divenuto efficace;
  • all’art.8.1, lett. k) viene specificato cheil certificato di regolare esecuzione è rilasciato dal RUP su proposta del direttore dell’esecuzione del contratto (qualora nominato);
  • all’art.10.1 viene chiarito che se il RUP è incaricato della verifica del progetto (per lavori sotto il milione di euro), non potrà svolgere l’attività di progettazione, né di direzione lavori; vengono considerate incompatibili anche le attività di validazione e di progettazione per lo stesso intervento.

Allegato 1: Aggiornamento ANAC  Linee Guida n.3.

Allegato 2: Relazione illustrativa sull’aggiornamento ANAC delle Linee Guida n.3