Finalmente anche i Beni Culturali hanno il proprio regolamento

Il Regolamento sui Beni Culturali emanato lo scorso 22 agosto è in attesa di registrazione da parte della Corte dei Conti e di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Molteplici le novità introdotte.

Ai livelli progettuali previsti dalla disciplina generale del Codice viene aggiunta una scheda tecnica di progetto specifica per il settore finalizzata all’individuazione delle caratteristiche del bene e delle criticità della conservazione dello stesso con indicazione delle indagini, dei rilievi e degli interventi necessari; entro sei mesi il MIT definirà, inoltre, delle ulteriori linee di indirizzo, norme tecniche e criteri preordinati alla progettazione e alla esecuzione.

L’affidamento dei lavori riguardanti beni culturali è disposto sulla base del progetto esecutivo. In linea con la precedente disciplina il nuovo Regolamento prevede però alcune eccezioni: si possono affidare lavori sulla base del progetto definitivo quando i lavori su beni mobili, superfici decorate e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico non presentano complessità realizzativa; oppure quando il responsabile unico del procedimento, accertato che la natura del bene non consente lo svolgimento di indagini e rilievi esaustivi o l’individuazione di soluzioni solo in corso d’opera, disponga l’integrazione della progettazione in corso d’opera.

La stazione appaltante provvede direttamente all’attività di verifica del progetto avvalendosi del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica o di un funzionario tecnico in possesso di qualifica professionale di restauratore e specifica esperienza coerente con l’intervento, purché non abbiamo assunto il ruolo di progettisti dell’intervento.

Fermo quanto sopra, il responsabile del procedimento può disporre motivatamente che la verifica riguardi soltanto il livello di progettazione posto alla base dell’affidamento dei lavori, nonché i tipi di intervento per i quali è ammessa l’esecuzione di lavori con il regime della somma urgenza nel caso in cui un ritardo pregiudichi l’incolumità pubblica o la tutela del bene.

Ai fini della partecipazione alle gare, l’impresa deve dimostrare idonea direzione tecnica e avvenuta esecuzione di lavori per un importo complessivo non inferiore al 70% dell’importo della classifica per cui viene richiesta la qualificazione.

Inoltre, come anticipato dal Codice dei Contratti Pubblici, il Regolamento modifica anche i requisiti di qualificazione per i direttori tecnici delle imprese. La direzione deve essere infatti affidata a soggetti iscritti all’albo professionale sez. A degli Architetti, Pianificatori e Conservatori o in possesso di una laurea magistrale in conservazione dei beni culturali e con almeno due anni di esperienza nel settore. Per le categorie OS2-A e OS2-B è richiesto anche un diploma di restauratore di alta formazione. In alternativa, esclusivamente per le categorie OS2-A e OS2-B, la direzione tecnica può essere affidata anche a restauratori di beni culturali qualificati ai sensi dell’art.182 del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, purché abbiamo svolto – alla data dell’entrata in vigore del Regolamento – almeno tre incarichi distinti di direzione tecnica nell’ambito di lavori riferibili alle medesime categorie.

In ogni caso, viene previsto il vincolo di “unicità dell’incarico” del direttore tecnico che quindi, per tutta la durata dell’appalto, non può rivestire “analogo incarico per conto di altre imprese qualificate”.