Comunicato ANAC del 17.03.2015

Con il Comunicato del 17.03.2015 l’ANAC dettaglia quali dati devono essere trasmessi dalle Stazioni Appaltanti all’ANAC sulle perizie di variante

Sull’argomento vale rammentare che con l’art. 37 il D.L. 24/06/2014, n. 90 (convertito dalla L. 114/2014) ha affidato all’ANAC il controllo delle varianti in corso d’opera. Controllo concretizzato nell’obbligo in capo al Responsabile del Procedimento di trasmettere all’ANAC i dati concernenti le varianti in corso d’opera nei contratti pubblici di lavori.

Sull’argomento l’ANAC ha emanato diversi comunicati di chiarimento:

  • il comunicato del 16.07.2014, pubblicato in vista dell’entrata in vigore del 25.6.2014 del dl 90/2014, prevedeva l’invio indifferenziato delle varianti senza il filtro di alcuna soglia, entro 30 giorni dal provvedimento di approvazione
  • il comunicato del 17.09.2014, pubblicato prima della conversione in legge del dl 90/2014, prevedeva l’invio selezionato delle varianti secondo varie soglie e condizioni, sempre entro 30 giorni dal provvedimento di approvazione
  • il comunicato del 07.11.2014, pubblicato per estendere, ex art.176, co.5, lett.a, del codice, l’obbligo della trasmissione agli interventi del contraente generale per le varianti introdotte da “forza maggiore”, “sorpresa geologica”, “prescrizioni di legge sopravvenute”, “richieste di Enti terzi – es. CIPE, interferenze”, “varianti comunque richieste dal Soggetto Aggiudicatore”)
  • col comunicato del 24/11/2014 ha illustrato gli esiti del primo periodo di monitoraggio.

Con l’ultimo Comunicato del 17/03/2015, l’ANAC ha rivisitato e aggiornato i precedenti comunicati fornendo indicazioni circostanziate sull’adempimento delle stazioni appaltanti.

Ciò per varie finalità: “…dalla completezza della documentazione allegata alla trasmissione, all’estensione della trasmissione ad alcuni tipi di varianti nell’appalto integrato, alle informazioni sul contenzioso che interferisce con le varianti stesse (in merito agli accordi bonari vale già l’obbligo di trasmissione all’Autorità in forza del Comunicato della soppressa AVCP del 4.6.2001)”.

 

Puntualizza anzitutto che spetta al Responsabile del procedimento l’invio della documentazione e la verifica delle cause che hanno determinato l’’occorrenza della variante e che tale invio non significa ne deresponsabilizzazione del RP, del direttore dei lavori e della Stazione Appaltante né implica automaticamente l’assenso da parte dell’ANAC. L’obbligo è limitato ai contratti il cui l’importo a base di gara è superiore alla soglia comunitaria (5.186.000 euro) o se la variante è superiore al 10 % dell’importo del contratto originario.
Evidenzia poi in maniera puntuale la necessità che il RP accerti approfonditamente le cause della variante. Per quanto riguarda le cause impreviste e imprevedibili  il RP deve accertare la non imputabilità delle cause della variante alla stazione appaltante e la loro non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori.
Per gli eventi legati alla natura dei beni su cui si interviene o per i rinvenimenti imprevisti  il RP è tenuto a esprimersi sulla loro prevedibilità nella fase di progettazione, individuando anche a quale livello di progetto sia riconducibile la mancata previsione. Il responsabile dovrà inoltre mettere in relazione le cause della variante con le eventuali inadeguatezze dei dati, delle ricerche e degli studi preliminari utilizzati per la progettazione.
Alla documentazioni sulle varianti andranno allegati i pareri di Enti terzi che abbiano avuto un ruolo causale sulla variante, analizzando le motivazioni di eventuali disarmonie tra gli esiti della Conferenza dei servizi e i pareri in seguito rilasciati. Il RP dovrà indicare gli eventuali pareri sulla variante da parte del progettista, del verificatore, del collaudatore in corso d’opera, del soggetto a supporto e dell’alta sorveglianza sui lavori, spiegando le ragioni che non hanno consentito di riconoscere preventivamente le carenze progettuali divenute in seguito causa della variante.
Per disporre di un quadro completo dell’aumento di spesa, è necessario includere con la trasmissione della variante anche gli atti relativi alle transazioni o accordi bonari eventualmente espletati prima della variante.

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