Nuovo codice appalti: le norme relative al Collaudo

Il collaudo è lo strumento attraverso il quale la stazione appaltante accerta che l’opera sia stata eseguita in conformità ai patti contrattuali e alla regola dell’arte. Alle disposizioni preliminari ed al meccanismo procedurale di detto accertamento era dedicato l’intero Titolo XII del Reg. 554/99. Nel successivo Reg. 207/2010 l’argomento è invece trattato dall’articolo 215 all’art. 238 del Titolo X.

Il nuovo codice appalti, di cui al DLgs 50/2016, tratta l’argomento all’art. 102. Il comma 8 di detto articolo prevede che con decreto del MIT siano disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo. Stabilisce altresì che, sino all’entrata in vigore di detto decreto, si applichi l’art. 216 comma 16 ovvero si faccia riferimento alle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X (nonché agli allegati e alle parti di allegati ivi richiamate) del Reg. n. 207/2010.

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Comunicato ANAC del 17.03.2015

Con il Comunicato del 17.03.2015 l’ANAC dettaglia quali dati devono essere trasmessi dalle Stazioni Appaltanti all’ANAC sulle perizie di variante

Sull’argomento vale rammentare che con l’art. 37 il D.L. 24/06/2014, n. 90 (convertito dalla L. 114/2014) ha affidato all’ANAC il controllo delle varianti in corso d’opera. Controllo concretizzato nell’obbligo in capo al Responsabile del Procedimento di trasmettere all’ANAC i dati concernenti le varianti in corso d’opera nei contratti pubblici di lavori.

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