Correttivo: l’anticipazione viene riportata al 20% dell’importo contrattuale.

L’istituto dell’anticipazione prevede che l’Amministrazione Committente possa concedere un acconto sul prezzo di appalto.

Introdotto nel 1923 dal R.D. n. 2440 l’istituto è stato nel corso degli anni modificato innumerevoli volte. Sia nella forma che nella sostanza!

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