Con l’art. 25 del DM 145/2000 viene introdotto per la prima volta nella storia della norma regolamentare sui LLPP il principio di illegittimità di una sospensione. Vengono altresì indicati i titoli e i criteri di valutazione del conseguente danno.
Il nuovo Codice dei contratti disciplina le varianti in corso d’opera con l’articolo 106 nell’ambito delle “Modifiche dei contratti in corso di validità”, conformemente all’art. 72 della Direttiva n. 2014/24 UE e all’art. 89 della direttiva n. 2015/25 UE.
Il primo comma di detto articolo, dopo aver precisato che le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto devono essere autorizzate dal RUP, individua i casi in cui le modifiche al contratto possono ritenersi ammissibili. Precisa, inoltre, che la possibilità di introdurre tali modifiche deve essere prevista negli atti di gara, in clausole chiare, precise ed inequivocabili. Tutto ciò a prescindere dal loro valore economico.
Il collaudo è lo strumento attraverso il quale la stazione appaltante accerta che l’opera sia stata eseguita in conformità ai patti contrattuali e alla regola dell’arte. Alle disposizioni preliminari ed al meccanismo procedurale di detto accertamento era dedicato l’intero Titolo XII del Reg. 554/99. Nel successivo Reg. 207/2010 l’argomento è invece trattato dall’articolo 215 all’art. 238 del Titolo X.
Il nuovo codice appalti, di cui al DLgs 50/2016, tratta l’argomento all’art. 102. Il comma 8 di detto articolo prevede che con decreto del MIT siano disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo. Stabilisce altresì che, sino all’entrata in vigore di detto decreto, si applichi l’art. 216 comma 16 ovvero si faccia riferimento alle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X (nonché agli allegati e alle parti di allegati ivi richiamate) del Reg. n. 207/2010.
Risultano ancora in fase di revisione le Linee guida ANAC di cui all’art. 111 comma 1 del nuovo codice che definiscono l’attività di controllo tecnico, contabile e amministrativo dei lavori.
L’art. 216 del nuovo codice appalti, recante “Disposizioni transitorie e di coordinamento”, prevede al comma 17 che in attesa del decreto di emanazione delle suddette linee guida continuino ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, Capi I e II (articoli da 178 a 210) nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate del vecchio regolamento. Lo stesso articolo abroga, invece, sin dall’entrata in vigore del nuovo codice appalti, gli articoli di cui alla Parte II, Titolo IX Capo III, ovvero gli articoli da 211 a 214 “Norme generali per la tenuta della contabilità”.
L’insorgere di controversie tra appaltatore e stazione appaltante è una circostanza che si verifica assai di frequente nella fase esecutiva di un appalto.
Il D.Lgs 163/06, confermando le innovazioni più significative introdotte dalla “Legge Merloni”, tra i procedimenti finalizzati a snellire e/o definire le controversie ripropone l’accordo bonario. In particolare, l’accordo bonario viene confermato quale procedimento finalizzato ad evitare che il contenzioso assuma dimensioni particolarmente rilevanti, rendendo così più difficoltosa la sua risoluzione.
L’interruzione totale o parziale dei lavori per cause di svariata natura è un evento che si presenta assai di frequente nel corso di realizzazione delle opere. Laddove la predetta interruzione sia formalizzata dalla direzione dei lavori mediante appositi verbali assume la denominazione di sospensione dei lavori.
La fattispecie, sin dall’emanazione del Capitolato Generale n° 1063 del 1962 è stata puntualmente disciplinata dall’art.30 e poi dai successivi articoli 24 e 25 del Capitolato Generale 145/2000 e dall’art.133 del Reg. 554/99. Da ultimo dagli articoli 158, 159 e 160 del Reg. 207/2010.
Mentre entra nel vivo il percorso di approvazione del decreto correttivo al Nuovo Codice dei contratti di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 dai testi circolati negli ultimi giorni, emerge il parziale “ritorno” all’appalto integrato.
L’art. 59 comma 1 del Decreto Legislativo n.50 rubricato “scelta delle procedure” disponeva espressamente il divieto di ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori. La norma lasciava salvi i soli casi di:
- affidamento al contraente generale
- finanza di progetto
- affidamento in concessione
- partenariato pubblico/privato
- contratto di disponibilità.
Con il nuovo Codice degli Appalti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare all’articolo 105, sono state introdotte alcune novità alla disciplina del “subappalto”, rispetto a quanto previsto nel previgente articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
Non tutte le suddette novità hanno però raccolto il consenso degli operatori del settore.
Per tale ragione, in sede di elaborazione del primo decreto correttivo al nuovo Codice dei Contratti, il Consiglio dei Ministri, intenzionato a recepire i suggerimenti e le critiche indirizzate all’art. 105 del nuovo codice, sembrerebbe aver compiuto un passo indietro rispetto alle novità introdotte in prima battuta, con l’intento, quindi, di rendere la disciplina del subappalto meno rigida.
Anche col correttivo del codice viene confermata la scelta di una regolamentazione flessibile in luogo di un classico regolamento. In particolare per l’attuazione del nuovo codice viene prevista l’emanazione di:
- Decreti attuativi;
- Linee guida da approvarsi con decreti attuativi;
- Linee guida senza occorrenza di decreti attuativi;
- Norme capitolari di dettaglio.
Tecnilex Engineering con L&T Management e in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino e il Politecnico di Torino hanno organizzato il convegno “La Gestione Dell’Opera Pubblica Come Processo Integrato” che si svolgerà presso il Politecnico Di Torino – C.so Duca Degli Abruzzi, n. 24, mercoledì 27 maggio 2015.