Il nuovo Codice dei contratti disciplina le varianti in corso d’opera con l’articolo 106 nell’ambito delle “Modifiche dei contratti in corso di validità”, conformemente all’art. 72 della Direttiva n. 2014/24 UE e all’art. 89 della direttiva n. 2015/25 UE.
Il primo comma di detto articolo, dopo aver precisato che le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto devono essere autorizzate dal RUP, individua i casi in cui le modifiche al contratto possono ritenersi ammissibili. Precisa, inoltre, che la possibilità di introdurre tali modifiche deve essere prevista negli atti di gara, in clausole chiare, precise ed inequivocabili. Tutto ciò a prescindere dal loro valore economico.