LE VARIANTI IN CORSO D’OPERA NEL NUOVO CODICE

 

Il nuovo Codice dei contratti disciplina le varianti in corso d’opera con l’articolo 106 nell’ambito delle “Modifiche dei contratti in corso di validità”, conformemente all’art. 72 della Direttiva n. 2014/24 UE e all’art. 89 della direttiva n. 2015/25 UE.

Il primo comma di detto articolo, dopo aver precisato che le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto devono essere autorizzate dal RUP, individua i casi in cui le modifiche al contratto possono ritenersi ammissibili. Precisa, inoltre, che la possibilità di introdurre tali modifiche deve essere prevista negli atti di gara, in clausole chiare, precise ed inequivocabili. Tutto ciò a prescindere dal loro valore economico.

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I termini esecutivi nell’appalto e nel nuovo quadro legislativo

Negli appalti pubblici il termine esecutivo è uno degli elementi fondamentali del contratto.

Può essere prolungato per l’occorrenza di maggiori lavori o per difficoltà impreviste e imprevedibili o, ancora, per altre svariate cause. Può essere invece ridotto nel caso in cui lo preveda il bando dietro riconoscimento di un premio di accelerazione.

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La contabilità lavori tra vecchio e nuovo

Risultano ancora in fase di revisione le Linee guida ANAC di cui all’art. 111 comma 1 del nuovo codice che definiscono l’attività di controllo tecnico, contabile e amministrativo dei lavori.

L’art. 216 del nuovo codice appalti, recante “Disposizioni transitorie e di coordinamento”, prevede al comma 17 che in attesa del decreto di emanazione delle suddette linee guida continuino ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, Capi I e II (articoli da 178 a 210) nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate del vecchio regolamento. Lo stesso articolo abroga, invece, sin dall’entrata in vigore del nuovo codice appalti, gli articoli di cui alla Parte II, Titolo IX Capo III, ovvero gli articoli da 211 a 214 “Norme generali per la tenuta della contabilità”.

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L’Accordo Bonario tra vecchio e nuovo

L’insorgere di controversie tra appaltatore e stazione appaltante è una circostanza che si verifica assai di frequente nella fase esecutiva di un appalto.

Il D.Lgs 163/06, confermando le innovazioni più significative introdotte dalla “Legge Merloni”, tra i procedimenti finalizzati a snellire e/o definire le controversie ripropone l’accordo bonario. In particolare, l’accordo bonario viene confermato quale procedimento finalizzato ad evitare che il contenzioso assuma dimensioni particolarmente rilevanti, rendendo così più difficoltosa la sua risoluzione.

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La sospensione dei lavori tra il vecchio e il nuovo codice

L’interruzione totale o parziale dei lavori per cause di svariata natura è un evento che si presenta assai di frequente nel corso di realizzazione delle opere. Laddove la predetta interruzione sia formalizzata dalla direzione dei lavori mediante appositi verbali assume la denominazione di sospensione dei lavori.

La fattispecie, sin dall’emanazione del Capitolato Generale n° 1063 del 1962 è stata puntualmente disciplinata dall’art.30 e poi dai successivi articoli 24 e 25 del Capitolato Generale 145/2000 e dall’art.133 del Reg. 554/99. Da ultimo dagli articoli 158, 159 e 160 del Reg. 207/2010.

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Dal D.Lgs 231/2001 al Sistema di Rating di Impresa attraverso la Certificazione del “Sistema di Gestione Anti-Corruzione” di cui alla ISO 37001/16

Col D.lgs. 50/2016 viene introdotto nella disciplina italiana degli appalti pubblici il cosiddetto “Sistema di Rating di Impresa.

In particolare, l’art. 83, comma 10, del D.lgs. 50/2016 prevede l’istituzione presso l’ANAC del sistema del Rating di Impresa e delle relative penalità e premialità. Stabilisce poi che per il suo funzionamento, «l’ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice». Le Linee Guida sui Requisiti Reputazionali devono poi essere redatte tenendo sostanzialmente conto:

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