Il Decreto Correttivo nella contabilità e nei termini di pagamento

Il Decreto Correttivo del Codice dei contratti, approvato in via definitiva il 13 aprile scorso, non introduce significative novità in materia di contabilità dei lavori.

Permane, quindi, la previsione dell’art. 216 del nuovo codice secondo cui la contabilità degli affidamenti successivi alla sua entrata in vigore dovrà essere tenuta nel rispetto delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, Capi I e II (articoli da 178 a 210) nonché degli allegati o le parti di allegati ivi richiamate del regolamento 207. Lo stesso articolo abroga, invece, sempre sin dall’entrata in vigore del nuovo codice appalti, gli articoli di cui alla Parte II, Titolo IX Capo III, ovvero gli articoli da 211 a 214 “Norme generali per la tenuta della contabilità”.

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