Servizi di ingegneria e architettura: ecco le Linee guida definitive

 

Con Delibera n. 138 del 21 febbraio scorso l’ANAC ha pubblicato il testo definitivo delle Linee Guida n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”.

Le Linee Guida, modificate e aggiornate a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs 56/2017, entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Le novità più rilevanti riguardano:

  • l’ampliamento dell’ambito oggettivo dei servizi di cui all’art.3, comma 1, lett. vvvv), del codice, che ricomprende anche l’attività del direttore dell’esecuzione;
  • l’inserimento di ulteriori fattispecie contrattuali per le quali è consentito, in via eccezionale, l ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori pubblici (Parte II, punto 5.1); al riguardo sono stati introdotti due nuovi commi all’art. 59 (1-bis e 1-ter) che disciplinano la possibilità di ricorrere all’affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione per gli appalti di lavori in cui la componente tecnologica o innovativa assume carattere prevalente e le modalità di attuazione della stessa;
  • l’inserimento di nuove indicazioni operative in relazione alla valutazione delle prevalenze e all’adozione della determina a contrarre (Parte II, punto 5.2);
  • l’inserimento, accanto alla rotazione degli inviti, anche di quella degli affidamenti (art. 36 commi 1 e 7);
  • l’applicabilità anche all’affidamento degli incarichi di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e altri servizi tecnici di importo superiore a 100.000 euro, delle procedure di garadi cui alla Parte II, Titoli III e IV del codice, in luogo del ricorso esclusivo alla procedura aperta o ristretta;
  • l’introduzione di alcune modifiche riguardo la validazione dei progetti; in particolare è stato specificato che nel bando e nella lettera di invito devono essere indicati gli estremi della validazione del progetto e non più, genericamente, l’intervenuta verifica(art. 26, co. 8) ed è stata disciplinata la tempistica della validazione dei progetti redatti dall’affidatario di un appalto integrato (art. 26, co. 8-bis);
  • in caso di ricorso alla procedura negoziata, la verifica dei requisiti va fatta solo sull’aggiudicatario, specificando che tale verifica deve riguardare anche i requisiti economici, finanziari e tecnico professionali se richiesti nella lettera di invito;
  • l’estensione dell’ambito soggettivo di partecipazione del geologo all’interno della struttura di progettazione; in particolare viene stabilito che lo stesso possa essere anche un dipendente o un consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA (Parte II, punto 3);
  • la possibilità per professionisti singoli e associati di ricomprendere tra le unità minime di tecnici le stesse figure previste per le società di ingegneria;
  • la verifica della polizza di responsabilità civile da parte della stazione appaltante; in merito l’Anac ha specificato che “La stazione appaltante verifica che la polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno copra i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi” (Parte II, punto 4);
  • l’ampliamento delle tipologie di servizi utilizzabili ai fini della dimostrazione del requisito del fatturato(punto 2.3., lett. a).

Allegato: Linee Guida n.1 sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria