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Newsletter del 30-06-2010
Newsletter 19 del 25.06.2010
Questa newsletter non ha carattere periodico ed è aggiornata secondo la disponibilità del materiale

Il nuovo regolamento...

 



Approvato dal Consiglio dei Ministri il regolamento di attuazione del dlgs n. 163 del 2006, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

Il 18 giugno u.s. il C.d.M. ha finalmente dato il via libera all’ultima versione del Regolamento di attuazione del D.Lgs 163/06 predisposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Versione che, da un lato, recepisce le modifiche da ultimo introdotte per adeguare il testo al parere del Consiglio di Stato nonchè ad alcune norme sopraggiunte che hanno modificato il Codice dei contratti, dall’altro, esclude l'allegato A1 che avrebbe agevolato le imprese di lavori specialistici a svantaggio di quelle generali.

A questo punto il regolamento dovrà essere trasmesso al Capo dello Stato per la firma e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e - ai sensi dell’art. 253, comma 2, del Codice - entrerà in vigore dopo centottanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta, eccezion fatta per le disposizioni di cui all’art. 40, comma 4, lettere g e g bis del Codice, inerenti le sanzioni pecuniare per SOA e imprese che dichiarano il falso, per le quali lo stesso art. 253 prevede l’entrata in vigore entro 15 giorni dalla pubblicazione del regolamento.

Le principali novità apportate dal testo approvato riguardano essenzialmente:

1) la validazione dei progetti, affidabile con gara anche a soggetti esterni, seppur con regime di favore per le stazioni appaltanti;

2) la facoltà di inserire, nelle gare di progettazione, una soglia per i ribassi in modo da limitare le offerte anomale;

3) la riduzione del 50% dei requisiti per accedere alle gare di progettazione;

4) l’obbligo della qualificazione SOA per progettazione e costruzione negli appalti integrati;

5) la redazione dello stato di avanzamento e l’emissione del relativo certificato dopo 45 (anziché dopo 90) giorni di sospensione nel caso in cui la stessa non sia ascrivibile a responsabilità dell’esecutore;

6) le modalità di contabilizzazione dei lavori in economia;

7) la possibilità di trattenere dal C.P., in caso di accertata inadempienza contributiva dal DURC, un importo pari all’inadempienza accertata.

Pare infine interessante segnalare che detto testo prevede l’abrogazione dell’art. 33 del Cap. Gen. 145/00 inerente i tempi del giudizio, ma non introduce alcun articolo atto a disciplinare l’argomento che riveste, evidentemente, notevole importanza.